Periodici Maggioli Editore
 

Sanità Oggi n. 21 - 24 novembre 2011

La newsletter quindicinale per gli operatori della sanità pubblica e privata.
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IN questo numero

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IN evidenza

(a cura dell'Avv. Roberta Volpini, Direttore Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane dell'Azienda USL 11 di Empoli)

L’attività di prescrizione medica e l’illegittimità dell’obbligo di indicare esclusivamente il principio attivo (nota a Consiglio di Stato, II sez., n. 5790 del 27/10/2011).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5790 del 27/10/2011, è intervenuta sulla legittimità di una norma regolamentare della Regione Puglia che prevedeva, in sostanza, un particolare obbligo di condotta nell’attività prescrittiva dei medici. Con il Regolamento n. 22 del 02/10/2009 la Regione Puglia imponeva ai medici ospedalieri e specialisti ambulatoriali, in caso di prescrizione di farmaci concedibili con oneri a carico del servizio sanitario regionale e presenti nel Prontuario Terapeutico Operativo, di riportare “in ricetta” esclusivamente il nome del principio attivo senza utilizzare il nome commerciale del farmaco.
Contro detto regolamento ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari un’azienda farmaceutica la quale si vedeva dichiarare improcedibile e infondato il ricorso; impugnata la sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ha statuito in modo difforme rispetto al TAR.
Il regolamento regionale in esame non può ritenersi legittimo sulla base di alcune considerazioni che in primo grado non erano state svolte: con l’entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001 la materia di distribuzione dei farmaci e attività medico prescrittiva appartiene alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni poiché riconducibile alla tutela della salute ex art. 117, comma 3, Costituzione. “In tale ambito le Regioni possono intervenire con proprie leggi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale e, ove esistenti, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria. L’individuazione del criterio di riparto della competenza legislativa Stato-Regione è affidata alla distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio.”
Sulla scorta di tali valutazioni tecnico-giuridiche il Consiglio di Stato ha formulato un paradigma di brillante concretezza: “posto che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato-Regioni, la individuazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso, non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto all’art. 32 della Costituzione.”

Il medico non può essere obbligato a indicare nella prescrizione esclusivamente il nome del principio attivo e quindi non può essere rimessa al farmacista la scelta concreta del farmaco da somministrare, non avendo quest’ultimo né la competenza tecnica, né la conoscenza del quadro clinico dell’assistito.

IN PRIMO PIANO

(a cura della Dott.ssa Maria Gaia Cavallari, collaboratrice alla cattedra di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bologna)

Il Garante della privacy dà il via libera alle norme sull’ assistenza in Hospice

Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero della Salute che istituisce il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata a malati terminali presso gli hospice.
L'Autorità non ha formulato osservazioni sullo schema di decreto, il quale, a sua volta aveva già recepito gran parte delle indicazioni a suo tempo fornite dall'Ufficio del Garante al Ministero.
Il Sistema, realizzato e gestito dal Ministero della Salute nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario NSIS è costituito da una grande banca dati alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, già prive di elementi identificativi diretti dei pazienti. Lo schema di decreto prevede infatti che nel sistema, in cui affluiscono una gran quantità di informazioni, anche di carattere sanitario (caratteristiche dell'assistito, prestazioni erogate, dati sulla  presa in carico e conclusione della degenza) non siano presenti i nominativi dei pazienti, sostituiti da un codice univoco o resi anonimi.
Per quanto riguarda la  trasmissione dei dati, lo schema di decreto prevede l'adozione di un protocollo sicuro e l'autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da una autorità di certificazione ufficiale.
Per garantire la riservatezza nello svolgimento delle attività di monitoraggio dell'assistenza in materia di cure palliative e terapia del dolore,il  Ministero, Regioni e province autonome potranno accedere solo a dati aggregati.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 271 del 21 novembre il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2011, recepito nel decreto del ministero della Salute del 7 ottobre scorso. Dalle cifre emerge una produzione aggiuntiva dello 0,5% di globuli rossi  per un aumento del fabbisogno previsto dell'1,5% e la conferma del raggiungimento degli obiettivi del 2010, con un incremento di produzione dei globuli rossi rispetto al 2009 pari al 3,5%. I dati raggiunti sono ancora da migliorare in vista del raggiungimento dell'autosufficienza e dell'adeguamento del sistema sangue italiano alle norme europee, fissato al 2014, la situazione delle donazioni occasionali, attestate al 15.7%, con punte elevate nel centro-sud, fino a toccare il 50% in Campania.

Ricetta elettronica: entro il 2012 dovrà essere a regime nelle Regioni

Con decreto 2 novembre 2011 del ministero dell'Economia pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 264 del 12 novembre 2011 sulla “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 16, d.l. 78 del 2010” la ricetta cartacea sarà sostituita dalla ricetta elettronica entro il 2012. Il decreto definisce gli assetti e i flussi della prescrizione digitale, prospettandone due modalità: on line (come per i certificati di malattia), con assegnazione automatica del codice identificativo della ricetta, e off line, nel qual caso la ricetta viene trasmessa in differita. Il medico proscrittore, al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al SAC i dati della ricetta elettronica, comprensivi del numero progressivo di ricetta elettronica, del codice fiscale dell’assistito e  l’eventuale esenzione della compartecipazione dalla spesa sanitaria. In caso di esito positivo dell’invio telematico, il decreto prevede che il medico prescrittore rilasci all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica, secondo il modello riportato nell'allegato 2 al decreto. Su richiesta dell'assistito, il promemoria può essere trasmesso attraverso altri canali previsti sempre negli allegati tecnici al decreto. Se l'esito dell'invio è invece negativo il medico segnala l'anomalia al Sistema Tessera sanitaria e utilizza per la prescrizione il vecchio ricettario.

 

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Il nuovo Accordo nazionale di lavoro dei medici pediatri di libera scelta

Firenze 16 dicembre 2011

Il trattamento economico e la costituzione dei Fondi nella Sanità
I Contratti di lavoro della dirigenza (Area SPTA e Area medico-veterinaria)

Verona 15-16 dicembre 2011

La disciplina dei rifiuti sanitari (DPR n. 254/03)

Bologna 14 dicembre 2011

La progettazione e gestione dei “turni di servizio” in sanità

Milano 16 dicembre 2011

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