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La newsletter quindicinale per gli operatori della sanità pubblica e privata. IN QUESTO NUMERO:
(a cura dell'Avv. Roberta Volpini, Le visite medico-legali nei confronti dei dipendenti pubblici tra gratuità e onerosità per l’amministrazione richiedente (nota a Corte Costituzionale, n. 207 del 10 giugno 2010). Nell’arco degli ultimi due anni è stata combattuta nelle aule dei tribunali di svariato ordine e grado, un’ accesissima battaglia fra le Aziende sanitarie locali e le altre Amministrazioni pubbliche. Il motivo del contendere riguardava e riguarda, anche per la sentenza della Corte Costituzionale in esame, i costi degli accertamenti medico-legali effettuati nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia. Il legislatore attraverso il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" convertito nella L. n. 102 del 3 agosto 2009 inseriva due commi, il 5-bis e il 5-ter, all’art. 71 della L. n. 133 del 6 agosto 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, disposizioni che essenzialmente sancivano l’obbligo per le ASL di accollarsi i costi derivanti dalle visite medico-legali effettuate ad ogni dipendente pubblico. Le visite medico-legali sono volte principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro, la quale trova solo indirettamente un collegamento con prestazioni poste a tutela della salute del lavoratore. Le norme in esame sono da ricondurre “alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Costituzione) che è assai più ampia rispetto a quella dell’assistenza ospedaliera ed esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina”. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
(a cura della Dott.ssa Maria Gaia Cavallari, collaboratrice alla cattedra di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bologna) PA E SILENZIO RIFIUTO SULL’ISTANZA DI ACCESSO AI DATI RELATIVI A CENTRI DI COSTO E FATTORI PRODUTTIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE T.A.R. Venezia Veneto sez. III 23 febbraio 2010, n. 499 Con ricorso al TAR del Veneto, la Federlab Italia, ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha chiesto al TAR di pronunciarsi sul silenzio rifiuto della Direzione Generale dei Servizi sanitari della Regione Veneto a seguito della richiesta di accesso ai documenti e dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio. La ricorrente ha sostenuto, infatti, che i documenti richiesti all’amministrazione con la istanza di accesso siano correlati in modo diretto a una situazione giuridicamente tutelata e volta all'esigenza di poter disporre di dati da utilizzare nelle sedi ove è prevista, dalla legge (v. art. 1, comma 370, della l. n. 311/04), la partecipazione procedimentale di associazioni come Federlab Italia ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di laboratorio. L’amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, ex art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241/90 della ricorrente collegato al documento al quale l’accesso era stato richiesto.
OLTRE 5 MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO AVUTO PROBLEMI DI DIVERSA ENTITÀ NELL'ACCESSO ALLE CURE NEL CORSO DEL 2009 E' uno dei dati più significativi del Rapporto Ceis Sanità 2009, il Centro di studi economici e internazionali della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata.
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