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Sanità Oggi n. 13 - 24 giugno 2010

La newsletter quindicinale per gli operatori della sanità pubblica e privata.
Tutte le notizie indispensabili per un costante aggiornamento professionale!

IN QUESTO NUMERO:

IN evidenza

(a cura dell'Avv. Roberta Volpini,
Direttore Dipartimento Amministrativo e delle Risorse Umane dell'Azienda USL 11 di Empoli
)

Le visite medico-legali nei confronti dei dipendenti pubblici tra gratuità e onerosità per l’amministrazione richiedente (nota a Corte Costituzionale, n. 207 del 10 giugno 2010).

Nell’arco degli ultimi due anni è stata combattuta nelle aule dei tribunali di svariato ordine e grado, un’ accesissima battaglia fra le Aziende sanitarie locali e le altre Amministrazioni pubbliche. Il motivo del contendere riguardava e riguarda, anche per la sentenza della Corte Costituzionale in esame, i costi degli accertamenti medico-legali effettuati nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia. Il legislatore attraverso il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" convertito nella L. n. 102 del 3 agosto 2009 inseriva due commi, il 5-bis e il 5-ter, all’art. 71 della L. n. 133 del 6 agosto 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, disposizioni che essenzialmente sancivano l’obbligo per le ASL di accollarsi i costi derivanti dalle visite medico-legali effettuate ad ogni dipendente pubblico.
Queste disposizioni si sono inserite fra quelle tese a combattere nel modo più duro possibile il fenomeno dell’assenteismo, individuato come vera e propria piaga del settore pubblico, mossa dettata dalla consapevolezza che le amministrazioni pubbliche si sarebbero potute permettere ben pochi controlli sui propri dipendenti fintanto che ne avessero dovuto sostenere i costi.
Perché vi fosse questo capovolgimento di fronte rappresentato dalla trasformazione delle Aziende sanitarie da prestatrici di un servizio a pagamento a mere esecutrici di un ordine proveniente da altra amministrazione, il comma 5-bis dell’art. 71 aveva cambiato totalmente la natura della prestazione in oggetto facendola rientrare nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale con conseguente responsabilità economica in capo alle Aziende sanitarie stesse.
Come è facilmente intuibile questo cambiamento ha inciso in modo tutt’altro che superficiale sui bilanci delle Aziende sanitarie che hanno resistito in tutti i modi possibili a questa norma. Grazie alla questione di legittimità costituzionale dei succitati 5-bis e 5-ter promossa dalla Regione toscana in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, la Corte ha potuto emanare una sentenza che ha praticamente riportato alla situazione previgente, giudicando incostituzionali i due commi presi in esame.
Dalla motivazione si apprende che le visite medico-legali non possono essere qualificate come prestazioni di cura e prevenzione e di conseguenza non costituiscono un livello essenziale di assistenza: “non è riconducibile alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, materia attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.

Le visite medico-legali sono volte principalmente alla tutela di un interesse del datore di lavoro, la quale trova solo indirettamente un collegamento con prestazioni poste a tutela della salute del lavoratore. Le norme in esame sono da ricondurre “alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Costituzione) che è assai più ampia rispetto a quella dell’assistenza ospedaliera ed esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina”.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

  • Corte Costituzionale 10/6/2010 n. 207
    Assenze per malattia dei dipendenti pubblici

  • DL 1 luglio 2009, n. 78
    Articolo 17
    Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

  • DL 25 giugno 2008, n. 112
    Articolo 71
    Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

  • Costituzione
    Articolo 117
    Le regioni, le province, i comuni
    Articolo 119
    Le regioni, le province, i comuni

IN PRIMO PIANO

(a cura della Dott.ssa Maria Gaia Cavallari, collaboratrice alla cattedra di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bologna)

PA E SILENZIO RIFIUTO SULL’ISTANZA DI ACCESSO AI DATI RELATIVI A CENTRI DI COSTO E FATTORI PRODUTTIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

T.A.R. Venezia Veneto sez. III  23 febbraio 2010, n. 499

Con ricorso al TAR del Veneto, la Federlab Italia, ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha chiesto al TAR di pronunciarsi sul silenzio rifiuto della Direzione Generale dei Servizi sanitari della Regione Veneto a seguito della richiesta di accesso ai documenti e dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio.

La ricorrente ha sostenuto, infatti, che i documenti richiesti all’amministrazione con la istanza di accesso siano correlati in modo diretto a una situazione giuridicamente tutelata e volta all'esigenza di poter disporre di dati da utilizzare nelle sedi ove è prevista, dalla legge (v. art. 1, comma 370, della l. n. 311/04), la partecipazione procedimentale di associazioni come Federlab Italia ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di laboratorio.

L’amministrazione resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, ex art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241/90 della ricorrente collegato al documento al quale l’accesso era stato richiesto.
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e ha riconosciuto l’interesse qualificato e differenziato, specifico e diretto, correlato alla posizione di Federlab Italia quale organismo deputato a rappresentare gli interessi degli associati a conoscere documenti che contengono dati elaborati e posseduti dalla Regione e partecipare così, in modo fattivo, a procedimenti di revisione tariffaria.. Più nello specifico, è proprio promuovendo e sollecitando l'emanazione o il perfezionamento di normative che riguardano l'attività svolta dalla categoria che la ricorrente ha la possibilità di perseguire i vantaggi strumentali riferibili alla categoria degli iscritti alla associazione.

OLTRE 5 MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO AVUTO PROBLEMI DI DIVERSA ENTITÀ NELL'ACCESSO ALLE CURE NEL CORSO DEL 2009

E' uno dei dati più significativi del Rapporto Ceis Sanità 2009, il Centro di studi economici e internazionali della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata.
 Il rapporto evidenzia, in particolare, le ripercussioni dovute al sistema di finanziamento del sistema sanitario nazionale, ancor più evidente in considerazione della crisi economica esplosa nel 2008 sul budget familiare destinato alla salute.
 In Italia 338.000 nuclei familiari, pari ad oltre 1 milione di persone, sono stati soggetti a fenomeni di impoverimento a causa di spesa sanitarie o sociali, soprattutto per problemi di non autosufficienza. Altre 992.000 famiglie, per un totale di circa 3 milioni di persone, sono state costrette a sostenere spese per la sanità molto elevate rispetto ai propri redditi. In 2.600.000 famiglie, infine, almeno un componente ha dovuto rinunciare a sostenere spese sanitarie per il peso economico che avrebbero comportato. In tutto, quindi, si può presumere che siano oltre 5 milioni gli italiani che hanno avuto problemi di diversa entità nell'accesso alle cure nel corso del 2009.

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