Commercio news n.12 di Mercoledì 7 Luglio 2010
La newsletter quindicinale ideale per essere costantemente
aggiornati su tutto ciò che riguarda il commercio, a cura di Emanuela Caneponi
n questo numero
Novità
- Sono stati definitivamente approvati dal Consiglio dei Ministri, il 10 giugno scorso, i regolamenti su sportello unico e agenzie per le imprese. Il Governo ha presentato i due provvedimenti come “materia di aiuto all’avvio dell’attività d' impresa”. Il primo regolamento riguarda, “la semplificazione e il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico della attività produttive, istituito nel 1998 ma funzionante in maniera parziale, scarsamente efficace e disomogenea sul territorio nazionale”. Ne è completamente rinnovata la disciplina con la previsione dell’esclusivo utilizzo di strumenti telematici, sia per quanto riguarda l’iniziativa d’impresa che come metodo di comunicazione tra enti ed amministrazioni. Grande importanza è attribuita al portale web “impresa in un giorno”, attraverso il quale verranno condotte tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione della domanda al rilascio dei provvedimenti, fino al pagamento delle spese.
Il secondo regolamento riguarda, invece, i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, soggetti previsti dal decreto-legge n. 112/2008 per lo svolgimento di funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa. Oltre ad approvare i predetti provvedimenti, il Consiglio si è soffermato sul tema della libertà d' iniziativa economica, “esaminando le linee programmatiche di una revisione in senso liberale dell’articolo 41 della Costituzione, finalizzata a creare i presupposti perché l’attività d’impresa sia quanto più favorita ed aderente ad un modello di moderno sistema-Paese”. L'articolo 41 della Costituzione, come è noto, afferma: "L'iniziativa economica privata è libera". Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. "La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Nella revisione prospettata dal Governo, si tratterebbe, di “congelare ” temporaneamente i procedimenti autorizzatori per consentire il libero avvio delle attività imprenditoriali.
- Il ddl C44 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” modificato dal Senato con atto S1720 dello scorso 6 maggio, è tornato nuovamente alla Camera per l’approvazione ma, la Commissione trasporti l'ha modificato ancora. Due gli articoli modificati, il 54 e il 55, in particolare, quest’ultimo è stato completamente sostituito e nella nuova versione prevede alcune novità. Innanzitutto dall’artico è stato rimosso qualsiasi riferimento ai distributori automatici che, nel precedente testo, non potevano distribuire bevande alcoliche nelle ore notturne, inoltre diversi sono i limiti posti agli stabilimenti balneari relativamente alle attività di intrattenimento che vi vengono svolte.
Disegno di legge 6/5/2010 n. c44
Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Regioni
- La Regione Piemonte, per facilitare i comuni piemontesi nell'immediata applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2010, con la circolare n. 4865 del 7 giugno 2010 ne riassume le principali novità, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti e d'immediato impatto rispetto alla normativa regionale vigente.Nello specifico si richiamano in particolare gli articoli da 9 a 16 della direttiva che, in materia di libertà di stabilimento dei prestatori e di circolazione dei servizi, contengono disposizioni per garantire la completa libertà di esercizio dell’attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale. Le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite solo per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.
Circolare Regione Piemonte 7/6/2010 n. 4865
Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio.
- Riprendiamo, soffermandoci su alcuni punti, la circolare n. 3847/2010 della Regione Lombardia, segnalata in una precedente news, che chiarisce l’applicazione del decreto di attuazione della Direttiva servizi. Per la somministrazione di alimenti e bevande, la circolare, premettendo che i trasferimenti di sede sono soggetti a DIA differita, evidenzia come nelle zone soggette a tutela sia necessario, anche per i trasferimenti, tener conto delle condizioni restrittive/limitative cui può essere sottoposta l’apertura degli esercizi nelle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale. Sull’argomento è poi intervenuto il Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3635, del 6 maggio scorso, che ha meglio precisato come l’utilizzo dell’istituto della DIA ad efficacia differita non è ammissibile nel caso in cui l’operatore intenda trasferire l’attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell’art. 64, comma 3, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, la nota regionale concorda con le indicazioni ministeriali sul fatto che le concessioni di posteggio, in attesa dell’approvazione dell’Intesa in Conferenza unificata, debbano intendersi prorogate. Infine, per i requisiti professionali, la Regione chiarisce che sono stati eliminati i riferimenti al REC, ma sono stati introdotti una serie di titoli di studio, relativi a diplomi di scuola secondaria che nel corso di studi prevedono materie attinenti il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti. Anche per la vendita di prodotti alimentari avranno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purchè riferiti a corsi di studio almeno triennali. I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione.
Circolare Regione Lombardia 2/4/2010 n. 3847
Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno
- Con la delibera approvata dalla Giunta provinciale di Trento si è dato attuazione all’articolo 28 bis (“Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli”) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4.
Si tratta di un intervento previsto e realizzato dalla Provincia con la legge finanziaria 2009 nell’ambito di una vasta serie di misure e di azioni idonee a fornire le risposte per affrontare gli impatti negativi della grave crisi finanziaria che ha interessato e sta interessando l’intera economia.
Il provvedimento è diretto, in particolar modo, a stimolare e incentivare l’istituzione e lo sviluppo dei “mercati del contadino” all’interno dei quali gli agricoltori della provincia possono vendere direttamente al consumatore (“filiera corta”) i propri prodotti e a favorire occasioni di contatto diretto e fiduciario fra produttore e consumatore in modo da fidelizzare il cliente e renderlo consapevole della convenienza e genuinità dei prodotti del territorio. In tal modo si garantisce l’origine e la qualità dei prodotti offerti nel mercato; si incentiva il consumo dei prodotti di stagione; si contribuisce a far conoscere le aziende agricole della provincia che si caratterizzano sicuramente per la produzione di prodotti di alta qualità, controllati e certificati. Inoltre, con la merce a chilometri zero, si contribuisce ad una conseguente riduzione della mobilità e del traffico con positivi effetti anche sull’inquinamento; al mantenimento di livelli di reddito adeguati per i produttori agricoli e si consente, contestualmente, anche forme di risparmio per il consumatore finale in quanto si eliminano onerosi passaggi intermedi; ad attivare, infine, attraverso la vendita diretta dei prodotti, un processo virtuoso finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali in grado di rappresentare contestualmente un evento di richiamo per turisti e consumatori interessati alle peculiarità del territorio.
giurisprudenza
- E' illegittima l’ordinanza con la quale il sindaco ha ingiunto al gestore di un pubblico esercizio di ristorazione l’utilizzo, con limitazioni di orario, dell’area esterna dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, qualora l’amministrazione abbia adottato tale provvedimento per la risoluzione di problematiche attinenti a rapporti di vicinato tra proprietà limitrofe totalmente svincolate dai presupposti di ordinanza extra ordinem, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità. Attesa la natura privata dell’area e degli interessi in questione, non potrebbe essere più evidente lo sviamento del potere esercitato. In proposito, va rilevato che presupposto per la misura contingibile è, tra l’atro, che il pericolo che s'intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino al quale l'ordinamento offre, peraltro, nella fattispecie all’esame, la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni.(da Ufficio commercio)
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.II 7/6/2010 n. 1704
Ordinanze contingibili e urgenti
- Alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e, tra queste, sono specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime, poiché idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti. Infatti, anche nell'assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all'utilizzazione dei beni demaniali. Pertanto, è legittima la decisione con cui un comune ha negato al precedente concessionario il rinnovo della concessione demaniale ed ha deciso di bandire una gara per l'individuazione del concessionario cui assegnare il bene demaniale in questione (da dirittodeiservizipubblici.it).
Tribunale Amministrativo Regionale Campania 23/4/2010 n. 2085
Concessioni demaniali marittime
- La circostanza che una concessione di suolo pubblico (nella specie di durata annuale) sia stata rinnovata ininterrottamente non è tale da ingenerare nell’interessato un ragionevole e consolidato affidamento a conservare la concessione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n.921/2010. Il provvedimento impugnato non costituisce la revoca di un rapporto concessorio in corso di esecuzione, ma reca il diniego (in effetti parziale) del rinnovo della concessione alla prevista scadenza annuale essendo stata prospettata dall’Amministrazione (su suggerimento del contro interessato) l’ipotesi di una riduzione di circa un terzo della lunghezza del precedente esercizio "in modo da restituire alla vetrina del vicino esercizio commerciale un’adeguata visibilità". Per cui, deve escludersi la tesi fondamentale dell’appellante secondo cui il diniego di rinnovo (che in effetti consiste un diniego parziale di rinnovo) sia rivolto a tutelare unicamente l’interesse privato dell’esercizio commerciale contiguo, atteso che esso è finalizzato invece a contemperare le esigenze di entrambi i soggetti interessati, con adeguato esercizio del relativo potere discrezionale spettante in materia all’Amministrazione comunale.
Consiglio di Stato 17/2/2010 n. 921
Diniego rinnovo concessione per occupazione suolo pubblico
antitrust
In occasione della presentazione alle Camere, lo scorso 15 giugno della Relazione annuale, in occasione del ventennale dell'Antitrust, il Presidente Catricalà ha sottolineato la necessità inderogabile dell'aumento della concorrenza nel nostro Paese.
In particolar modo, ha insistito sulla necessità di riprendere la strada delle liberalizzazioni, ormai non praticata da ben due anni, oltre che interventi strutturali per fare in modo di uscire definitivamente da questa crisi. Le misure però dovranno essere più incisive rispetto a quelli fino a questo momento attuati dall'esecutivo. Il presidente ha ricordato come sin dallo scorso febbraio una segnalazione Antitrust abbia elencato gli interventi necessari a fronte dei quali però il disegno governativo ancora non è stato presentato.
L'Antitrust, ha dato anche la propria disponibilità per segnalare eventuali norme che pongono in essere una lesione della concorrenza. Il governo, d'altra parte, sta cercando di venire incontro a queste esigenze, sviluppando due schemi di disegni di legge che vadano a intervenire sugli articoli 41 e 118 della Costituzione. Nella relazione, Catricalà ha rilevato, tra le altre cose, come a causa della mancanza di concorrenza i costi degli input produttivi siano molto più elevati in confronto alla media europea. Nello specifico il 28% in più per l'energia elettrica, il 6% in più per i fidi e addirittura il 100% per la responsabilità civile automobilistica, su cui l'Antitrust ha recentemente avviato un’indagine conoscitiva. L'adeguamento dei costi a quelli degli altri Paesi Europei darà respiro alla grande industria e ai distretti; consentirà prezzi più bassi; renderà probabile l'aumento dei consumi delle famiglie. Perché ciò accada, “è necessario iniettare nel sistema dosi massicce di concorrenza".
I principali settori sui cui dovrebbe intervenire con le liberalizzazioni sono quelli delle poste (soprattutto per quanto riguarda i servizi postali ), i trasporti, la finanza, l'energia e i servizi pubblici locali.
Comunitaria
Nell’ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 e che prevede il passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012, la legge finanziaria del 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Lo stesso aiuto veniva rifinanziato, nel 2005, per un importo ridotto a 70 euro. Il limite di spesa del contributo ammontava, per ogni anno, a 110 milioni di euro.
A seguito di denunce presentate da emittenti satellitari (in particolare, Centro Europa 7 Srl e Sky Italia Srl), la Commissione avviava un procedimento formale di indagine e, nel 2007, qualificava il contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento, in particolare servizi «pay per view», nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento. A suo parere, ancorché il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava inutili distorsioni inutili della concorrenza. Infatti, non applicandosi ai decoder digitali satellitari, la misura non era tecnologicamente neutra. La decisione imponeva all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto e dei relativi interessi.
Al ricorso opposto dalla società Mediaset, la Corte con l’attuale sentenza conferma che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui la Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari. Inoltre il Tribunale ritiene che la misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori finali, abbia implicato un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione digitale, quali la Mediaset e infine, che il carattere selettivo della misura abbia prodotto una distorsione della concorrenza tra emittenti digitali terrestri ed emittenti satellitari.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-177/07
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