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Demograficamente parlando... n. 13 del
1° luglio 2010
La newsletter quindicinale per il Dirigente dei Servizi Demografici
Tutte le notizie indispensabili per un costante aggiornamento professionale! |

IN QUESTO NUMERO:
[2010.238] PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
LA PORTATA DELL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
La sussistenza dell’obbligo della comunicazione
di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. 7/8/1990, n. 241,
è, talora, frutto di fraintendimenti, tanto da essere talora intesa
in termini “assoluti” e, a volte anche, come riferita anche,
od esclusivamente, al soggetto che ha, con istanza, promosso il procedimento
(o, più esattamente,. Il suo avvio) e meno è colta la ratio
per cui detta comunicazione debba essere data ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, per non parlare
di talune, quanto meno fantasiose, interpretazioni sull’individuazione
di chi siano i soggetti rispetto a cui il provvedimento possa produrre
effetti, specie quanto gli effetti si determinino a monte del provvedimento
e questo sia meramente conseguenza di effetti (già) sostanzialmente
prodottisi. Sulla questione della portata dell’obbligo della comunicazione
di avvio del procedimento, viè, dopo tante altre, da considerare
la pronuncia del T.AR.
Piemonte, Sez. II, con la sent. n. 2743 del 10/6/2010, secondo la
quale, anche dopo l’entrata in vigore della L. 11/2/2005, n. 15
“… per i procedimenti iniziati ad istanza di parte, non
ricorre la necessità, prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del
1990, di comunicare l’avvio del procedimento” (cfr. ex multis
TAR Toscana, sez. III, 18.1.2010 n. 38; Cons. Stato, sez. VI, 4.4.2008,
n. 1430), potendo tra l’altro il riferimento contenuto alla lettera
c-ter) dell’art. 8 della legge 241/1990 alla necessità di
comunicare “nei procedimenti ad istanza di parte, la data di presentazione
della relativa istanza” ben essere interpretato come riferito ai
soggetti diversi dall’istante, dovendo quest’ultimo già
essere a conoscenza della data di deposito della sua domanda.”
[2010.239] LA REVOCA DELL’ASSESSORE
È UN “ATTO POLITICO”, SOTTRATTO ALLA GIURISDIZIONE
?
Gli atti di nomina e di revoca degli assessori comunali
non possono farsi rientrare nella nozione degli “atti politici”,
per i quali l’art. 31 R. D. 26/6/1924, n. 1054/1924 (a norma del
quale il ricorso giurisdizionale “non è ammesso se trattasi
di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere
politico”) non consente l’impugnazione giurisdizionale (Cons.
Stato, sez. V, n. 209/2007). In disparte la questione della perdurante
applicabilità di quest’ultima norma nell’ordinamento
costituzionale, infatti, gli atti di che trattasi non possono essere definiti
come “espressione della libertà (politica) commessa dalla
Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione
di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (così
la definizione di “atti politici” offerta dalla citata dec.
del Cons. Stato, n. 209/2007). Non si tratta, invero, di atti “liberi
nei fini” (caratteristica propria degli “atti politici”),
ma di veri e propri atti amministrativi, pur espressione di ampia discrezionalità,
i quali sono funzionalizzati ai fini previsti dalla legge. A tale conclusione
è pervenuto il T.A.R.
Piemonte, Sez. II, con la sent. n. 2741 del 10/6/2010, che ha valutato
come gli atti posti in essere dal sindaco non possono essere considerati
“liberi nei fini” e, per ciò solo, sottratti al sindacato
giurisdizionale di legittimità. Ciò, in particolare, va
ritenuto nel caso degli atti che il sindaco compie in ordine alla composizione
della giunta, ossia per la nomina e la revoca degli assessori che la compongono.
Sindaco e giunta, infatti, sono chiamati a collaborare strettamente per
assicurare il “governo del Comune”, ossia per realizzare una
ben precisa finalità che la legge sottopone ad entrambi. Gli atti
di nomina e di revoca degli assessori, pertanto, sono sostanzialmente
rivolti al miglioramento della compagine di governo del comune e, quindi,
in ultima analisi, al miglioramento dell’amministrazione dell’ente
locale: essi, in quanto tali, sono sottoposti al cont rollo da parte dell’organo
elettivo, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del
2000. Deve quindi concludersi che gli atti di nomina e di revoca degli
assessori comunali non rientrano nella categoria degli “atti politici”,
come tali sottratti al sindacato di legittimità, ma mantengono
la natura di atti amministrativi pur essendo denotati da ampia discrezionalità,
non diversamente dai c.d. “atti di alta amministrazione”.
Essi sono quindi sottoponibili al sindacato giurisdizionale in ossequio
alla norma generale di cui all’art. 113 Cost., quantomeno entro
gli stretti ambiti di un giudizio di non manifesta irragionevolezza o
arbitrarietà (cfr., analogamente, di recente, Cons. Stato, sez.
V, n. 3646/2009; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2890/2009). Pertanto,
è illegittimo il decreto di revoca della nomina ad assessore comunale
intervenuto solo sette giorni dopo il decreto che aveva conferito l’incarico
di assessore, senza che, in nessun atto formale, sia mai stato esplicitato
il motivo che ha determinato un così repentino cambio di rotta.
Si legge, infatti, nel decreto di revoca che l’interessato avrebbe
compiuto “alcuni comportamenti” i quali “si pongono
in aperto contrasto con la forza politica che lo ha espresso”. In
cosa siano consistiti tali “comportamenti”, però, non
è dato conoscere: essi non sono specificati né nel decreto
di revoca, né nella nota del presidente del circolo territoriale
di partito richiamata nel provvedimento del Sindaco, né finanche
nelle memorie che l’amministrazione ha depositato in giudizio. Ne
deriva il forte sospetto di sviamento dell’atto dall’interesse
pubblico, nel senso che la revoca è stata adottata non per realizzare
un miglioramento della compagine di governo dell’ente locale (in
connessione con il venir meno del “rapporto fiduciario” tra
il sindaco e l’assessore), ma unicamente per conseguire l’“eliminazione
politica” dell’assessore. Quest’ultimo, in effetti,
come conseguenza dei due decreti di nomina e di revoca adottati dal sindaco,
e senza che mai gli sia stato contestato, in concreto, alcun comportamento
tale da giustificare il venir meno del rapporto fiduciario, è stato,
di fatto, allontanato da qualsiasi funzione di amministratore dell’ente
locale (posto che egli, in quanto nominato assessore, si era dovuto dimettere,
ex lege, dalla carica di consigliere comunale).
[2010.240] AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA C.D.
“PRIMA CASA”: UNA CIRCOLARE DI CHIARIMENTI.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare
n. 31/E del 7/6/2010 è intervenuto, in qualche modo organizzando
una serie di quesiti sottopostele, a formulare alcuni chiarimenti sulle
agevolazioni fiscali culla c.d. “prima casa”, incluso quello
(l’ultimo) che considera la fattispecie della persona che intenda
alienare l’immobile in vista di un proprio trasferimento all’estero..
[2010.241] ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.
DAL 1/7 MUTANO I LIVELLI DI REDDITO.
L’INPS, con la circoalre
n. 69 del 26/5/2010 informa come, dal 1/7/2010, siano rivalutati i
livello di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per
il nucleo familiare (istituto che ha sostituito i soppressi “assegni
famigliari”, soppressi 22 anni addietro). Con tali rivalutazione,
a mero titolo esemplificativo, un nucleo familiare di 3 persone cessa
dal diritto alla corresponsione dell’assegno di famiglia oltre i
reddito annuo di 65.210,16 €, un nucleo di 4 persone a 74.445,81
€, uno composto da 5 persone a 83.494,38 € e così via.
[2010.242] E POI DICONO CHE IL FUMO FACCIA
MALE … I TABACCAI RILASCERANNO I CERTIFICATI ANAGRAFICI (?).
Dopo il
protocollo d’intesa stipulato il 10/6/2010 tra il Ministro per
la P.A. e l’Innovazione e la ditta Lottomatica Group Spa che prevede,
tra l’altro, che tale ditta metta a disposizione le proprie infrastrutture
per alcune funzionalità, tra le quali anche la stampa dei certificati
anagrafici nel rispetto di tutte le garanzie di privacy e sicurezza per
il cittadino attraverso i Punti Lottomatica Italia Servizi (in buona sostanza,
le tabaccherie) , sulla SEL – La Settimana degli Enti Locali ( http://www.lasettimanadeglientilocali.it/
) è apparso un commento dal titolo: “ E se sostituissimo
le province con i tabaccai? ” del quale si riportano alcuni stralci.
“ … Mentre il Parlamento si impantana nuovamente sulla
questione [della soppressione o menmo delle province. N.d.R.], contemporaneamente
il Ministro Brunetta prosegue nell'allargamento del progetto “Reti
amiche” e la settimana scorsa ha pomposamente annunciato che nei
30mila sportelli dei tabaccai sarà possibile per i cittadini ottenere
i certificati anagrafici. Ottimo. Quanti più accessi ai servizi
possono essere creati per i cittadini, tanto più si rendono servizi
efficaci. Non si può nascondere, però, che il tema della
stampa dei certificati anagrafici appare un po' stantio e non certamente
ammantato della modernità di cui lo si vorrebbe circondare. I comuni
da anni hanno attivato la possibilità per i propri cittadini di
acquisire i certificati e altri servizi (iscrizione agli asili nido, pagamenti
delle rette e delle contravvenzioni, ecc...) mediante i propri portali:
da ultimo Agrigento e Verona. Ben vengano anche i tabaccai, ci mancherebbe.
Solo che il tema dei certificati appare veramente vintage. Tutti sanno
che, ormai, l'ultimo dei servizi richiesti allo sportello è proprio
quello dei certificati. La generazione di chi ha da trent'anni circa in
su indubbiamente vive ancora col ricordo delle interminabili fine agli
sportelli demografici, in attesa e nella speranza trepida di ottenere
il certificato di nascita, residenza o altro, utile per ottenere un beneficio
economico, la pensione, la possibilità di partecipare a un concorso.
Talmente era complicato e difficile ottenere i bramati certificati che
erano nate le “agenzie” cui affidare il compito; nel Meridione
in modo più pittoresco ci si rivolgeva allo “spicciafaccende”,
persona “introdotta” nel mondo dei certificati, capace di
far ot tenere senza file e in breve tempo quel documento per il quale
si sarebbe dovuto faticare tantissimo, peraltro a prezzi remunerativi
ma modici. Una delle poche riforme chiare e ancora a oggi funzionanti
è stato il d.P.R. 445/2000, il testo unico sulla documentazione
amministrativa, finalizzato a semplificare la vita dei cittadini e, sostanzialmente,
a eliminare del tutto il “certificato”, al cui posto sono
state allargate le dichiarazioni sostitutive che, appunto, sostituiscono
i certificati stessi. Molto più utile è stato ed è
ancora, dunque, la diretta eliminazione del “bisogno”, di
quanto potrà risultare concretamente apprezzabile lo sportello
del tabaccaio. Tuttavia, Reti amiche rappresenta bene la metafora del
messaggio che, non si sa quanto consapevolmente e, soprattutto, coerentemente,
il Governo sta trasmettendo: la pubblica amministrazione è male
organizzata, i dipendenti sono troppi e troppo costosi, dunque affidiamo
all'esterno le sue funzioni. La metafora del tabaccaio, allora, è
perfetta. Così come centinaia di anni fa si pensò di affidare
ai tabaccai la vendita di monopoli pubblici come sale e tabacchi appunto,
oggi si vuol far passare l'idea che le attività della pubblica
amministrazione sono ridondanti e comunque non necessitanti di nulla se
non di uno sportello diffuso in rete. Il tabaccaio, ancora una volta,
fa al caso. Quanti dipendenti pubblici, allora, si potrebbe essere portati
a pensare, sono un fardello inutile, se molte delle loro attività
possono essere svolte dal tabaccaio all'angolo della strada! ……”
Su Il Corriere della Sera del 28/1/1968 (proprio 1968!) era pubblicato
un articolo in cui si affermava che, da quel giorno in poi, sarebbe venuta
meno l’esigenza di acquisire pressoché qualsiasi certificato
… Probabilmente, già allora poteva porsi la domanda maggiormente
fondata su quale fosse la media pro-capite delle richieste di certificati.
Tuttavia, è riduttivo l’approccio alla questione del rapporto
Cittadino/Amministrazioni che metta al centro questo aspetto, il quale
è, tutto sommato, secondario.
[2010.243] ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE
DI CRISI. TUTTI ASSIEME, APPASSIONATAMENTE …. CENTRALIZZAZIONE.
Nel 1994, con direttiva del P.C.M. era stato adottato
un “Manuale nazionale per la gestione delle crisi - ed. marzo 1994
- PCM Direttiva nazionale (94)” al fine di assicura un coordinamento
in situazioni di crisi, di vario ordine. E’ comprensibile come in
situazioni di crisi (internazionale o nazionale), come nelle emergenze
e simili, possano sussistere esigenza di organizzazione, coordinamento
e quanto altro necessario, od anche solo utile, ad una corretta, tempestiva
ed efficace soluzione delle problematiche che possano sorgere. Il d.P.C.M.
5/5/2010, che, significativamente, inizia citando la L. Cost. 18/10/2001,
n. 3 e dispone per l’organizzazione nazionale per la gestione di
crisi, abrogando la direttiva del 1994 contenuta nel sopra citato “Manuale”,
introducendo il CoPS (Compitato politico strategico), supportato dal NISP
(Nucleo interministeriale situazione e pianificazione), al quale sono,
tra l’altro, trasferite le funzioni e le competenze, già
attribuite al Nucleo politico militare. Nel complesso, vi è una
concorrenza di vari organismi, dalla protezione civile alla difesa civile,
dalle funzioni di una pluralità di ministeri a quelle dei “servizi”,
il tutto unificato (accentrato ?) in organismi “eccezionali”
e che, forse, potrebbero operare con “poteri eccezionali”,
il ché, pur nella considerazione delle eccezionalità che
possano aversi in situazioni di crisi, non sembrano essere sempre coerenti
con l’esigenza, propria di ogni organizzazione statuale di una certa
natura, di principi fondati su quelli che si chiamano anche “pesi
e contrappesi”., cioè su una dialettica, certamente cooperante,
ma altresì senza situazioni da “patto leonino”. Traspare
una logica riassumibile nella formula”e qui comando io”, oppure
– sia permessa una citazione old fashion – una logica che
ripropone, pari pari (salva la colorita terminologia) la V^ tra le Citazioni
dalle opere del Presidente MAO Tze-Tung (qui scritto nella traslitterazione
utilizzata nel 1968-1969), Citazione tratta da “Sulla dittatura
democratica popolare” (30 giugno 1949), Opere scelte, Vol. IV. Va
ribadito come in situazione di crisi sia senz’altro necessario un
coordinamento e quanto altro, ma allorquando si definisce come “situazione
di crisi” ogni situazione suscettibile di poter coinvolgere o mettere
a rischio gli interessi nazionali, che può avere origine dalla
percezione di un potenziale pericolo o in coincidenza di eventi clamorosi
o gravemente significativi”, forse qualche preoccupazione può
essere sollevata, non solo perché le “percezioni” hanno
per definizione delle componenti soggettive, così come il clamore
o la significatività, ma anche perché si aprono “percorsi”
la cui destinazione è, allo stato, nebulosa (o, almeno, si spera
sia solo tale).
[2010.244] ELEZIONI “COMUNALI”
ED ELETTORI AVENTI CITTADINANZA DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA:
LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEVONO ESSERE APPROVATE DALLA CECIRC.
In un comune (di poco oltre 1.000 abitanti), in occasione
delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale, erano stati ammessi
al voto 27 elettori aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea (per inciso, tutti aventi la medesima cittadinanza, cioè
di uno degli ultimi 2 Stati che hanno aderito all’Unione europea),
Questi elementi, quantitativi, risultano in qualche modo importanti, per
il “peso” che possano avere avuto 27 (ma, alla fine, solo
24 hanno votato) elettori in più sul corpo elettorale (ad esempio,
in un comune di ben altra consistenza demografica, tale numero potrebbe
essere stato perfino del tutto ininfluente). Il responsabile dell’ufficio
elettorale comunale aveva provveduto alla loro iscrizione nella lista
aggiunta e la CECirc aveva apposto timbro (e firme) attestanti l’aggiornamento
delle liste elettorali aggiunte con queste iscrizioni, ma senza alcuna
attività né di controllo e verifica, né di verbalizzazione
da parte di quest’ultima. Il Consiglio di Stato, Sez. V^, con la
sent. n. 3725 del 14/6/2010, ha ritenuto come la mera apposizione di un
timbro non possa supplire la verbalizzazione, ma, semmai, questa, debba
essere consequenziale all’attività di verifica e controllo
della CECirc sulle operazioni verbalizzate dal responsabile dell’ufficio
elettorale comunale. Il Consiglio di Stato, con tale sentenza, ha dovuto
anche fare applicazione del c.d. “principio di resistenza”
(e per questo, in precedenza, erano stati indicati dati “quantitativi”),
che ha portato all’annullamento delle operazioni elettorali successive
alla formazione delle liste aggiunte (annullando anche queste) e del verbale
di proclamazione degli eletti.
[2010.245] ADOZIONE E PROCEDIMENTO DICHIARATIVO
DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ: QUALE RAPPRESENTANZA, IN GIUDIZIO,
PER IL MINORE ?
La Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., con la sent. n. 14063 dell’11/6/2010,
affronta un tema del quale poco si parla, cioè della rappresentanza,
in sede giudiziale, del minore nel corso del procedimento per la dichiarazione
dello stato di adottabilità, il quale, così come profondamente
novellato dalla L: 28/3/2001, n. 149, si caratterizza, vista la soppressione
della previgente fase dell'opposizione, come unico ed immediatamente contenzioso.
Il minore, nell'ambito di siffatto sistema, è rappresentato in
giudizio da un rappresentante legale, il genitore o il tutore, non necessariamente
un curatore speciale, il quale è quindi investito tanto dell'apertura
del procedimento quanto della rappresentanza del minore, secondo le regole
generali, nell'ambito del giudizio. La nomina di un curatore speciale
si impone solo nell'ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi
tra il rappresentante legale ed il minore stesso (conflitto che nel caso
di genitore sussiste in re ipsa) nel qual caso posto che compete al rappresentante
legale la nomina, sin dall'apertura del procedimento, di un difensore
tecnico, tale onere ricadrà, ove necessario, sul curatore speciale
all'uopo nominato. La nomina di un curatore speciale nell'ambito del procedimento
per la dichiarazione dello stato di adottabilità è subordinata
alla sussistenza di un acclarato conflitto di interessi tra il rappresentante
legale ed il minore stesso. Posto che detto conflitto tra il minore ed
il genitore è ravvisabile in re ipsa, vista la riconducibilità
alle rispettive posizioni di opposti interessi, quello con il tutore non
è affatto scontato ma deve essere denunciato e verificato caso
per caso. In particolare risulta onere del Pubblico Ministero, ovvero
di uno dei soggetti individuati dall'art. 10, 2, della L. 4/5/1983, n.
184, contestare immediatamente e specificamente la configurazione di detto
conflitto al fine di consentire al Giudice, valutata la sussistenza di
un contrasto tra il potere rappresentativo del tutore e gli interessi
del minore, di provvedere, sin dal momento in cui detta incompatibilità
si appalesi, alla rimozione del tutore in favore della nomina del curatore
speciale. In armonia con siffatto sistema, quindi, la denuncia de quo,
si ripete, a carattere strettamente immediato, non può essere avanzata
nelle fasi ulteriori del giudizio allo scopo, più o meno palese,
di far dichiarare nulli tutti gli atti processuali compiuti in costanza
di una situazione, il conflitto, non tempestivamente denunciata da chi
di dovere. Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato
di adottabilità sussiste, anche nei confronti del minore (oltre
che a favore dei genitori e dei parenti entro il quarto grado portatori
di rapporti significativi con il minore stesso), il dovere del Presidente
del Tribunale di nominare un difensore d'ufficio laddove il tutore o il
curatore speciale non vi provvedano tempestivamente. Tuttavia ai fini
della declaratoria di nullità dell'intero processo o di quegli
atti compiuti senza che il minore sia stato compiutamente assistito da
un difensore tecnico non è sufficiente la semplice eccezione circa
la sussistenza di siffatta condizione ma è, bensì, necessario
che il Pubblico Ministero, o le altre parti che se ne intendano avvalere,
alleghino e dimostrino il reale nocumento arrecato al minore dalla tardiva
costituzione o dalla mancata partecipazione ad uno o più atti del
proprio difensore.
[2010.246] POLIZIA MORTUARIA: UN PARERE
DELLA DIREZ. REG.AFF. LEGISLATIVI DELLA REGIONE DEL VENETO … “INTERPRETATIVE”.
Dopo la L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, sono sorte alcune
problematiche, non solo in relazione al suo art. 54, 1 (che, in sostanza,
differisce l’applicabilità della L. R. alla pubblicazione
di atti amministrativi), ma anche su altri aspetti. Ad esempio, si consideri
come in un ASL (in Veneto, denominate quali Aziende ULSS) si sia giunti
alla conclusione, dopo consultazioni varie di ordine legale, professionale
tra dipartimenti,s ervixi e quanto altro, secondo cui la disposizione
immediatamente applicabile sia quella sui termine temporali per l’accertamento
di morte (art. 7, 2), ri-definiti nell’arco tra le 8 e le 36 ore
dal decesso. Per altro, anche nell’ambito degli USC, magari sottovalutandosi
la portata del sopra ricordato art. 54, 1, vi sono state esigenze di chiarire
la portata della norma (art. 23, 2) per la quale “L'autorizzazione
all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale
dello stato civile, vale anche come autorizzazione.” (sic!), tanto
da indurre il Comitato regionale ANUSCA ad interpellare i competenti uffici
regionali in proposito, ottenendone un parere,
n. 35/10 del 28/5/2010. Alla luce di questo parere, SEFIT ha diffuso
la circolare n. 2426/AG del 18/6/2010, in cui, tra l’altro, sono
formulati anche alcuni moduli
utilizzabili nella fattispecie.
[2010.247] PERSONALE E SELEZIONE DEI DIRIGENTI:
NON POSSONO ESSERVI DUE VIE PER L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA.
La Corte
Costituzionale, con la sent. n. 213 del 17/6/2010 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale ti alcune disposizioni della Regione Trentino-Alto Adige
(art. 24, commi 4 e 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9
novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale), come modificato
dall’art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige
15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria
di assestamento per l’anno 2009)) che prevedevano un duplice canale
per l’acquisizione della qualifica dirigenziale, articolatesi nel
concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, e nel concorso interno
per titoli, riservato al personale iscritto nell’albo degli idonei
alle funzioni dirigenziali. In essa sarebbero offerte dunque precise indicazioni
circa le condizioni alle quali è consentito derogare al principio
del pubblico concorso. Secondo i giudici di palazzo della Consulta, la
legge regionale sospettata di illegittimità “da un lato,
ha sostituito al concorso interno per esami e titoli, un concorso interno
per soli titoli, riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei
alle funzioni dirigenziali; dall'altro, ha introdotto, in alternativa
alla selezione interna dei dirigenti, anche il concorso aperto a personale
esterno”. Insomma, la sentenza motiva una mancata determinazione
dei criteri in base ai quali la giunta, sulla scorta del comma 6 della
norma censurata, è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro
e la mancata individuazione, in alternativa, di una percentuale di posti
riservati al concorso pubblico, lasciano all'arbitrio dell'organo esecutivo
la scelta del sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente
possibile l'obliterazione del criterio del concorso pubblico. “Ciò
determina un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere
aperto dei meccanismi di selezione, consentendo, in ultima analisi, che
l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico sia relegata
a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque,
non predeterminate”. Infine, essa ha rimesso alla giunta regionale
il compito di precisare le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative,
sottolineando il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici
uffici, dato che “il concorso pubblico è la forma generale
ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego” e che
quindi non può essere sacrificata.
[2010.248] COMUNI E MODIFICHE TERRITORIALI:
OCCORRE REFERENDUM POPOLARE E LEGGE (REGIONALE).
La regione Puglia, con propri L. R. 20/12/1973, n. 5 aveva previsto
che una modifica territoriale “effetto di permuta e/o di cessione
di terreni” fra comuni confinanti, che siano tra loro d’accordo
e che anche abbiano regolato d’intesa tra loro “i rapporti
patrimoniali ed economico finanziari”, potesse intervenire mediante
decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta
regionale.
La
Corte Costituzionale, con la sent. 214 del 17/6/2010 ne
ha dichiarato (ma se ne sono accorti solo ora ?) l’illegittimità
costituzionale per contrasto con l’art. 133 Cost,, norma che prevede
come le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise
da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate, considerandosi
anche come l’art. 133, 2 Cost., nell’attribuire alla regione
il potere, con legge, di istituire “nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, prescrive
di sentire “le popolazioni interessate”, per cui “comporta,
per le Regioni a statuto ordinario, l’obbligo di procedere a tal
fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983
e n. 204 del 1981)” (cfr. da ultimo sentenza n. 237 del 2004). L’istituto
referendario, infatti, garantisce “l’esigenza partecipativa
delle popolazioni interessate” (sentenza. n. 279 del 1994) anche
per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza. n.
433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto
del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed
in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione
delle “popolazioni interessate” al procedimento referendario
(sentenza. n. 94 del 2000). Posto che l’art. 133, 2 Cost. impone
l’osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l’effetto
di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe
per ipotesi ritenute di minor rilievo.
[2010.249] ORDINAMENTO MILITARE: TRA 5
MESI (MA SONO SOLO 2.272 ARTICOLI). ADDIO AI RUOLI MATRICOLARI ? NO! (2)
ORA, VI ANCHE IL TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI.
Dopo l’emanazione del Codice sull’ordinamento militare
avvenuta con il D. Lgs. 15/3/2010, n. 66 (vedi Newsletter n. 10/2010 del
20/5/2010 [2010.187]), con il dPR
15/3/2010, n. 90 (stessa data) è emanato il “Testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”,
composto da 1126 articoli e che entra in vigore il 3/7/2010. Il Regolamento
(o, più esattamente, il testo unico delle disposizioni regolamentari)
rientra nell’alveo dell’esercizio della delega legislativa
(art. 14, 14 L. 28/11/2005, n. 246 (vedi Newsletter N. 18/2005 DEL 29/09/2005
[2005.537], nonché n. 23/2005 del 7/12/2005 [2005.676]), poi sostituito
dall’art. 4, 1, lett. a) L. 18/6/2009, n. 69) con cui si poteva
l’obiettivo di un’ampia abrogazione normativa, cioè
delle norme antecedenti al 1/1/1970 delle quali non fosse intervenuta
una esplicita dichiarazione di persistenza in vigore.
[2010.250] PRIVACY: A CERTE, CONDIZIONI
(CLAUSOLE CONTRATTUALE CONFORMI ALLE NORME UE) POSSONO ANCHE TRASFERIRSI
DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA.
Non sempre si fa adeguata attenzione al fatto che le norme
del Codice in materia di protezione dei dati personali sono, in larga
sostanza, di derivazione da norme dell’Unione europea, aspetto che
viene considerato tanto che di ciò si occupano le disposizioni
della sua Parte I, Titolo VII D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, dove 3 norme
su 4 (inclusi i divieti dell’art. 45) riguardano proprio il trasferimento
di dati personali verso Stati terzi. In proposito, l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali ha adottato la deliberazione
del 27/5/2010, in conseguenza della decisione della Commissione europea
del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE, Apparentemente, essa riguarda solo
le attività di import-export, ma costituisce, e deve costituire,
l’occasione per tenere presenti queste disposizioni, incluse le
condizioni nelle quali è consentito il trasferimento di dati personali
verso Stati terzi, aspetto che raramente è stato affrontato, specie
nell’ambiente dei Servizi Demografici.
[2010.251] CIMITERI ED OGGETTI DA RECUPERARE.
I mass-media hanno diffuso la notizia sull’indagine genovese
sul fatto delle indagini, che vedono protagonisti (in negativo) dipendenti
comunali per presunte appropriazioni indebite di oggetti, spesso preziosi,
in occasione di operazioni di esumazione/estumulazione, SEFIT ha emesso
un comunicato-stampa e la circolare
SEFIT n. 234/AG del 22/6/2010 con cui si richiamano gli associati
a prestare la dovuta attenzione a questi possibili fenomeni, dovuti sia
a possibili “cali” nella vigilanza (oltretutto non sempre
facile), ma anche a fenomeni di “prossimità” tra gli
operatori cimiteriali con soggetti la cui operatività non sempre
risponde a criteri di correttezza, suggerendo alcune modalità operative.
Nella circolare si prende atto che, come noto, non basta disporre di “strumenti
normativi” (regolamento, Codice disciplinare), ma occorre attenzione
a questi fenomeni che, seppure riconducibili a comportamenti di singoli,
devono essere non solo oggetto di condanna, quanto di deciso contrasto.
Neppure vanno sottovalutate le questioni sul c.d. stress lavoro-correlato,
anche se queste – pur se presenti – non possono costituire
alibi, ma, semmai, stimolare i comuni (o i soggetti gestori) a porre in
essere misure organizzative adeguate. Nel passato, anche recente, vi sono
stati comuni che hanno organizzato interventi in tema, specie in relazione
al fenomeno del burn-out, proprio sul presupposto di situazioni di stress
lavoro-correlato che lo svolgimento delle funzioni cimiteriali, e quindi
il costante contatto con la morte ed i corpi,. può determinare.
[2010.252] L’ACCORDO DI SCHENGEN
HA COMPIUTO 25 ANNI.
Il 14/6/2010 l’Accordo di Schengen ha celebrato
il proprio 25° anno, essendo stato sottoscritto, appunto, il 15/6/1985,
allora tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Oggi,
la c.d. “Area Schengen” comprende 22 Stati membri dell’Unione
europea (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria),
nonché 3 Stati terzi (Islanda, Norvegia, Svizzera). L’Accordo
di Schengen ha “ispirato” altr e azioni comuni, in particolare
in funzione anti-crimine come Europol, Eurogendfor, nonché politiche
giudiziarie di cooperazione, quali i sistemi di scambio di informazioni,
attraverso le agenzie come Frontex, Europol e Eurojust, ed, in fine, poiché
– di fatto – le frontiere dell’Area Schengen costituiscono
le “frontiere esterne” va segnalato anche il Fondo per le
Frontiere Esterne.
[2010.253]
NORME, LORO
RANGO E CIRCOLARI ….
S. FABIANO, nell’articolo “Il centralismo
dei regolamenti”, pubblicato nel quotidiano on-line “La
Gazzetta degli Enti Locali” del 22/6/2010, considerava, tra
l’altro, come “... È ormai prassi consolidata per gli
operatori degli enti locali, fare riferimento a pronunce ministeriali
che, talvolta aggiungono arbitrariamente nuovo contenuto alle disposizioni
normative e in qualche caso, si esprimono persino in contrasto con la
legge. L’aspetto più grave è che ormai, diffusamente,
si ritiene di dovere maggiore rispetto alla produzione ministeriale che
alle norme di legge. …” Si tratta di una situazione che trova,
e decisamente molto di frequente, concretezza anche nell’ambito
dei SS. DD. Non vale molto richiamare l’ormai consolidata (e, si
presume, nota) pronuncia della Corte
di Cassazione, Sez. Un. Civ., n. 23081 del 2/11/2007 , oppure anche
la più recente Cons.
Stato, Sez. IV,n. 3877 del 21/6/ 2010, n. 3877, che considerava come
“per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione
di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia
normativa esterna, la circolare non può essere annoverata fra gli
atti generali di imposizione”. La Corte suprema proseguiva, richiamando
una precedente giurisprudenza, affermando che “le circolari non
possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge,
né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere
e proprie […], essendo dotate di efficacia esclusivamente interna
nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale
sono emesse.” Nell’articolo si considera come il problema
non sia di natura giuridica, ma attiene alla “sindrome del centro”
che colpisce le amministrazioni della capitale, probabilmente ancora ispirate
dagli antichi principi del centralismo amministrativo. Nessuna regione,
infatti, penserebbe di legiferare su questioni che attengono a un’altra
regione, né emetterebbero circolari su materie di competenza degli
enti locali, così come a nessun comune verrebbe in mente di emanare
una circolare interpretativa di una norma per i propri dipendenti, figuriamoci
per quelli di un altro ente. Per comprendere il paradosso della situazione
basta rilevare che ciò che sembra possibile nei confronti di altre
amministrazioni non è consentito all’interno dello stesso
ministero. Nessun dirigente, infatti, all’interno della stessa amministrazione
può emanare disposizioni che impegnino altre direzioni. Quante
volte, psecie nei SS. DD., si leggono circolari (o, note ..) in cui si
conclude invitando i destinatari a portare a conoscenza di altri le presenti
disposizioni, come se vi fossero relazioni di ordine gerarchico (non solo
funzionale, ma anche organico), pur se ormai da tempo sia stato abrogato
l’art. 129 Cost. …. Al riguardo, è opportuno ricordare
che, prima ancora delle modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione (L. Cost. 18/10/2001, n. 3), considerate norme di carattere
generale, così generale da non doverle applicare (…), dal
1989 è in vigore la legge n. 439 che nel recepire la “Carta
europea delle autonomie locali”, all’art. 4, 4, prevede: “Le
competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere
complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra
autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.”.
Per altro, in alcuni ambiti, stanno emergendo tendenze anche da parte
delle regioni a impartire “disposizioni” ai comuni …
[2010.254] SPESE LEGALI, NON SEMPRE SPETTA
LA RIFUSIONE.
Affermando un principio attinente al c.d. conflitto d’interesse,
il T.AR.
per la Lombardia, sede di Milano, Sez. 1^, con la sent. n. 1852 del 16/6/2010
ha considerato come il pubblico funzionario non abbia diritto alla rifusione,
da parte della P.A. di appartenenza, delle spese legali sostenute per
la propria difesa, in sede penale, dall’accusa di fatti commessi
nell’esercizio delle proprie funzioni, quando, in merito all’accertamento
di quei fatti, sussista conflitto di interessi tra lui e l’amministrazione,
a nulla rilevando che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione
(nella specie, il conflitto è stato ravvisato nella circostanza
che la P. A. si fosse costituita parte civile nel processo penale a carico
del funzionario) (Cons. Stato, sez. V, 9.10.2006, n. 5986).
[2010.255] PROVINCE: MILANO NONCHÉ
MONZA E DELLA BRIANZA. DEFINITI I COLLEGI UNINOMINALI PER L’ELEZIONE
DEI RISPETTIVI CONSIGLI PROVINCIALI.
Con il dpr
14/6/2010 sono stati definiti i collegi uninominali per l’elezione
dei consigli provinciali delle province di a) Milano e b) Monza e della
Brianza. Anzi, ridefiniti, se si tenga conto di come (con la L. 9/12/2009,
n. 183) alcuni comuni (Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul
Seveso, Roncello) della provincia di Milano siano “transitati”
nella provincia di Monza e della Brianza.
[2010.256] PASSAPORTI … BLU, NUOVE
CARATTERISTICHE, MA, ALTRESÌ, NUOVE TIPOLOGIE.
Con il D.
M. 3/6/2010 sono state ri-determinate le caratteristiche dei libretti
per i passaporti diplomatici a lettura ottica elettronici e con altro
D.M.
nella stessa data del 3/6/2010 è stato istituito un nuovo tipo
di passaporto di servizio, nelle tipologie di A) passaporto di servizio
a lettura ottica elettronico, B) passaporto di servizio - funzionario
internazionale a lettura ottica elettronico, C) passaporto di servizio
- corriere diplomatico a lettura ottica elettronico. Trattandosi di una
istituzione ex novo, non si comprende molto il suo art. 3 per il quale
i passaporti rilasciati anteriormente conservino la propria validità,
salvo che il riferimento non riguardi passaporti (di servizio) comunque
rilasciati anche se con caratteristiche differenti. Del tutto interessante,
“tecnologicamente”, la previsione dell’inserimento di
un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del
passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS
con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni, in cui
sono destinate ad essere registrate, in formato interoperativo, l'immagine
del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì
memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo,
relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici
per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni
necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo,
Considerando i termini di durata dei supporti informatici qualche dubbio
sulla durata (decennale) del chip può anche venire.
[2010.257] ASSENTEISMO NEL RAPPORTO DI
LAVORO ALLE DIPENDENZA DELLA P.A.: IL RUOLO (E LE MINACCE) AI MEDICI.
Nel quadro delle azioni di contrasto ai fenomeni di assenteismo
da parte di dipendenti da P.A., il Ministro per la P.A. e l’Innov.,
ha emanato la circolare
n. 5 del 28/4/2010 con la quale si forniscono alcune precisazioni,
in particolare ponendo l’attenzione sulla figura, e suo ruolo, dei
medici che rilascino le certificazioni di malattia in termini di giustificazione
delle assenze, anche nelle ipotesi di certificati medici che attestino
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Non interessa rilevare come per talune patologie la constatazione diretta
possa anche essere non sempre (strettamente) necessaria, aspetto cui,
forse, soccorre l’oggettiva documentazione, ma si rileva come in
tale circolare non vi sia alcun approfondimento sul fatto se il medico,
in questa tipologia di attività, assolva alla funzione di pubblico
ufficiale oppure di incaricato di pubblico servizio, questione che, sotto
il profilo penale, ha ben differenti effetti. Non solo, ma le disposizioni
del “novellato” art. 55.quinquies D. Lgs. 30/2001, n. 165,
appaiono, fin dalla loro introduzione, essere state un po’ ridondanti,
data la tutela (in sede penale) assicurata per le fattispecie di falsità
in queste ipotesi, così come sembra sottovalutarsi che (salvo,
forse, il caso del medico che non effettui la visita, quando necessaria,
dichiarando di averla fatta) una qualche valutazione sulla “falsità”
di una certificazione medica, avente ad oggetto la sussistenza di una
data patologia, non può che essere rimessa se non all’esame
di altro medico e, di norma, i soli medici che hanno qualificazione nel
farlo sono i medici legali: viene da chiedersi se vi possa essere un …
riscontro diagnostico sui dipendenti da P.A. ancora viventi …. Forse,
come spesso accade, importante è il “messaggio”, per
i “comportamenti fattuali” ci si può pensare successivamente.
[2010.258] E POI DICONO CHE IL FUMO FACCIA
MALE … I TABACCAI RILASCERANNO I CERTIFICATI ANAGRAFICI (?). (2)
RICONOSCIUTA … L’ELEVATA PROFESSIONALITÀ.
In precdenza ( [2010.242], era stato riportato un commento
sulle ipotesi di soppressione delle province inclusa l’ipotesi,
fantasiosa, di una valorizzazione del ruolo dei tabaccai. Bisogna sempre
stare attenti a formulare proposte, dato che se anche abbiano la forma
di “provocazioni” (vi è il rischio che le “metafore”
siano prese sul serio da Giulio T. …), possono, di questi tempi,
essere recepite: il D.L.
23/3/2010, n. 94 “Disposizioni urgenti in materia di accise
sui tabacchi” (in pratica e molto terra-terra, un aumento dei prezzi),
reca al suo art. 1, 4 il periodo: “… tenuto conto altresì
della elevata professionalità richiesta per l’espletamento
di tale attività …” cui segue. “ … ) non
abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi
di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla
base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa
…”. Riconosciuta l’elevata professionalità, con
quanto ne consegue (… appositi corsi di formazione …) verrebbe
da proporre che i SS. DD. venga assegnata la vendita di tabacchi, di modo
che possa tenersi conto, anche per questi, dell’elevata professionalità
….
[2010.259] DAL 9/7/2010, IL MAE SI RI-ORGANIZZA.
Il d.P.R.
19 maggio 2010, n. 95 ha disposto la riorganizzazione del M.A.E. in
attuazione dell’art. 74 D.-L. 25/6/2008, n. 112, convert. in L.
6/8/2008, n. 133.
[2010.260] ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:
SPETTA ANCHE PER IL FIGLIO NATURALE PUR SE NON ISCRITTO NELLO STATO DI
FAMIGLIA
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sent. 14783
del 18/6/2010, ha confermato come l’'assegno per il nucleo familiare,
istituito e regolato dall’art. 2 D.-L. 13/3/1988, n. 69, convert.
in L. 13/5/1988, n. 153, spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici,
oltre ai pensionati, ed è commisurato al numero di componenti del
nucleo familiare oltre che, ovviamente, all'entità del reddito
percepito dall'avente diritto. In applicazione dell'art. 38 del dPR 26/4/1957,
n. 818, che specifica la composizione del "nucleo familiare"
(a questi fini: comma 6) , sono da considerare componenti dello stesso,
tra gli altri, i figli naturali legalmente riconosciuti che, ai sensi
dell'art. 250 CC, sono quelli riconosciuti nei modi indicati dall'art.
254 CC dal padre o dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona
diversa all'epoca del concepimento. La condizione di figlio naturale riconosciuto,
peraltro, per quanto qui rileva, non è assolutamente inficiata
dall'assenza di inserimento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa
sull'assegno familiare non richiede l'inserimento nell'ambito della famiglia
legittima, ma si limita a richiedere, ai fini del relativo riconoscimento,
la condizione di figlio naturale per cui anche il soggetto coniugato e
mai separato ma convivente con altra persona ha diritto alla percezione
dell'assegno familiare per i figli naturali, minori, legalmente riconosciuti
se prova che, essendo posti a suo carico, provvede al loro mantenimento.
In altre parole, il diritto all’assegno per il nucleo familiare
non è certo provato dal certificato di stato di famiglia, anzi.
Andrebbe posta la questione se si possa ancora parlare di un “certificato
di stato di famiglia per assegni familiari” (oltretutto, soppressi
e “sostituiti” dall’assegno per il nucleo familiare).
[2010.261] “PATOLOGIA” DEL
MATRIMONIO: LA DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI SPETTA ANCHE IN CASO DI SEPARAZIONE
PERSONALE O SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
In materia di IRPEF, in applicazione dell'art. 12, comma
1, lett. b) del T.U.I.R. e dell'art. 15 del dPR 29/9/1973, n. 597 (precedente
ed istitutivo dell’IRPEF), anche in caso di separazione legale ed
effettiva, ovvero di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio il coniuge, genitore affidatario della prole minore,
ha diritto, in mancanza di diverso accordo tra le parti, alla detrazione
dei figli a carico nella misura del 100%, ovvero in misura doppia rispetto
a quella prevista in via generale per i figli. Il legislatore con le norme
richiamate ha inteso, in particolare, differenziare le fattispecie inerenti
la mancanza del coniuge: da un lato quella relativa alla sua non esistenza
in vita o alla mancata assunzione legale di suddetta qualità, dall'altro
quella attinente al (compromesso) rapporto coniugale tra genitori viventi,
differenziazione che trova il suo fondamento nella scelta di non collocare
il primo dei figli a carico, staccandolo dalla restante prole, al posto
del coniuge separato (la detrazione per il coniuge a carico si applica
per il primo figlio nell'ambito della prima delle due fattispecie appena
specificate) in costanza dell'obbligo di entrambe i coniugi di provvedere
al mantenimento della prole e fermo il beneficio del raddoppio della detrazione
per i figli a carico del genitore affidatario: lo ha affermato la Corte
di Cassazione, Sez. V civ., con la sent. n. 14707 del 18/6/2010.
[2010.262] LEGGE COMUNITARIA 2009. ANCHE
SEGRETO STATISTICO.
Con la L.
4/6/2010, n. 10 , c.d. Legge comunitaria 2009, si attribuisce al Governo
delega per l’attuazione di numerosi atti dell’Unione europea.
In termini di mera curiosità, può citarsi l’art. 22
che fa operare l’ora estiva dalle ore 1.00, a partire dal 2010 (anche
se la Legge Comunitaria è stata emanata dopo il suo inizio, almeno
per tale anno), comprendente anche l’abrogazione del r. d. 10/8/1893,
n. 490 “Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto
il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato
a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa
centrale.” e della L. 24/12/1966, n. 1144 “Disciplina dell’era
legale.”. Al contrario, di maggiore interesse l’art.
44 che apporta alcune modificazioni al D. Lgs. 24/1/2006, n. 36, con (espresso)
richiamo al segreto statistico di cui al D. Lgs. 6/9/1989, n. 322. Per
altro, questo ultimo D. Lgs. 24/1/2006, n. 36 non sembra essere particolarmente
noto: si pensi al suo art. 6 per il quale “il titolare del dato
mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati
prodotti, ove possibile in formato elettronico, e non ha l'obbligo di
adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, nè
l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività
eccedenti la semplice manipolazione”. Infatti, talora (spesso
…) può registrarsi che vi siano “pretese” di
disponibilità su formati “utili” al richiedente o di
estrapolazione di vario ordine, che presentano un costo, quanto meno quello
per il personale che vi provveda, aggiuntivo e che non può essere
a carico del soggetto pubblico titolare. Si tratta di norma (di rango
primario e, soprattutto, attuativa di atti normativi dell’Unione
europea) che non può, né deve essere sottovalutata, meno
ancora ignorata, sotto diversi profili e di elevato rilievo (oltre che
di concreta, quanto frequente, applicabilità).
[2010.263] ELEZIONI DEI COMITES: UNA STORIA
FATTA DI RINVII. ECCONE ALTRO. (2) CONVERSIONE IN LEGGE.
Ormai, la questione delle elezioni per il rinnovo degli
organismi rappresentativi degli italiano all’estero (CGIE e COMITES)
è una storia infinita, caratterizzata da rinvii. Il D.- L. 28/4/2010,
n. 63 (vedi Newsletter n. 9/21010 del 6/5/2010 [2010.176]) è stato
convertito nella L.
23/6/2010, n. 98 . Con il medesimo atto normativo, è sospesa,
fino al 31/12/2011 (ma cessa con la decisione inm proposito), l'efficacia
dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di diritto
qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato
un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento
della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione
a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. In sostanza
un’(auto) limitazione della sovranità che, probabilmente,
non sembra essere del tutto coerente con l’art. 11 Cost., pur considerandosi
come vi siano Stati che non riconoscono neppure la giurisdizione della
Corte internazionale di giustizia, proprio per affermare una propria sovranità,
anche al di fuori dei propri territori.
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ATTI DI STATO CIVILE
1.
NASCITA (pagine 420)
2. CITTADINANZA (pagine 328)
3. MATRIMONIO (pagine 498)
4. MORTE (pagine 288)
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