Demograficamente parlando... n. 13 del 1° luglio 2010

La newsletter quindicinale per il Dirigente dei Servizi Demografici
Tutte le notizie indispensabili per un costante aggiornamento professionale!


Cittadini Stranieri


IN QUESTO NUMERO:

[2010.238] PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA PORTATA DELL’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
La sussistenza dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. 7/8/1990, n. 241, è, talora, frutto di fraintendimenti, tanto da essere talora intesa in termini “assoluti” e, a volte anche, come riferita anche, od esclusivamente, al soggetto che ha, con istanza, promosso il procedimento (o, più esattamente,. Il suo avvio) e meno è colta la ratio per cui detta comunicazione debba essere data ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, per non parlare di talune, quanto meno fantasiose, interpretazioni sull’individuazione di chi siano i soggetti rispetto a cui il provvedimento possa produrre effetti, specie quanto gli effetti si determinino a monte del provvedimento e questo sia meramente conseguenza di effetti (già) sostanzialmente prodottisi. Sulla questione della portata dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, viè, dopo tante altre, da considerare la pronuncia del T.AR. Piemonte, Sez. II, con la sent. n. 2743 del 10/6/2010, secondo la quale, anche dopo l’entrata in vigore della L. 11/2/2005, n. 15 “… per i procedimenti iniziati ad istanza di parte, non ricorre la necessità, prevista dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, di comunicare l’avvio del procedimento” (cfr. ex multis TAR Toscana, sez. III, 18.1.2010 n. 38; Cons. Stato, sez. VI, 4.4.2008, n. 1430), potendo tra l’altro il riferimento contenuto alla lettera c-ter) dell’art. 8 della legge 241/1990 alla necessità di comunicare “nei procedimenti ad istanza di parte, la data di presentazione della relativa istanza” ben essere interpretato come riferito ai soggetti diversi dall’istante, dovendo quest’ultimo già essere a conoscenza della data di deposito della sua domanda.


[2010.239] LA REVOCA DELL’ASSESSORE È UN “ATTO POLITICO”, SOTTRATTO ALLA GIURISDIZIONE ?
Gli atti di nomina e di revoca degli assessori comunali non possono farsi rientrare nella nozione degli “atti politici”, per i quali l’art. 31 R. D. 26/6/1924, n. 1054/1924 (a norma del quale il ricorso giurisdizionale “non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico”) non consente l’impugnazione giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, n. 209/2007). In disparte la questione della perdurante applicabilità di quest’ultima norma nell’ordinamento costituzionale, infatti, gli atti di che trattasi non possono essere definiti come “espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (così la definizione di “atti politici” offerta dalla citata dec. del Cons. Stato, n. 209/2007). Non si tratta, invero, di atti “liberi nei fini” (caratteristica propria degli “atti politici”), ma di veri e propri atti amministrativi, pur espressione di ampia discrezionalità, i quali sono funzionalizzati ai fini previsti dalla legge. A tale conclusione è pervenuto il T.A.R. Piemonte, Sez. II, con la sent. n. 2741 del 10/6/2010, che ha valutato come gli atti posti in essere dal sindaco non possono essere considerati “liberi nei fini” e, per ciò solo, sottratti al sindacato giurisdizionale di legittimità. Ciò, in particolare, va ritenuto nel caso degli atti che il sindaco compie in ordine alla composizione della giunta, ossia per la nomina e la revoca degli assessori che la compongono. Sindaco e giunta, infatti, sono chiamati a collaborare strettamente per assicurare il “governo del Comune”, ossia per realizzare una ben precisa finalità che la legge sottopone ad entrambi. Gli atti di nomina e di revoca degli assessori, pertanto, sono sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di governo del comune e, quindi, in ultima analisi, al miglioramento dell’amministrazione dell’ente locale: essi, in quanto tali, sono sottoposti al cont rollo da parte dell’organo elettivo, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Deve quindi concludersi che gli atti di nomina e di revoca degli assessori comunali non rientrano nella categoria degli “atti politici”, come tali sottratti al sindacato di legittimità, ma mantengono la natura di atti amministrativi pur essendo denotati da ampia discrezionalità, non diversamente dai c.d. “atti di alta amministrazione”. Essi sono quindi sottoponibili al sindacato giurisdizionale in ossequio alla norma generale di cui all’art. 113 Cost., quantomeno entro gli stretti ambiti di un giudizio di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (cfr., analogamente, di recente, Cons. Stato, sez. V, n. 3646/2009; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 2890/2009). Pertanto, è illegittimo il decreto di revoca della nomina ad assessore comunale intervenuto solo sette giorni dopo il decreto che aveva conferito l’incarico di assessore, senza che, in nessun atto formale, sia mai stato esplicitato il motivo che ha determinato un così repentino cambio di rotta. Si legge, infatti, nel decreto di revoca che l’interessato avrebbe compiuto “alcuni comportamenti” i quali “si pongono in aperto contrasto con la forza politica che lo ha espresso”. In cosa siano consistiti tali “comportamenti”, però, non è dato conoscere: essi non sono specificati né nel decreto di revoca, né nella nota del presidente del circolo territoriale di partito richiamata nel provvedimento del Sindaco, né finanche nelle memorie che l’amministrazione ha depositato in giudizio. Ne deriva il forte sospetto di sviamento dell’atto dall’interesse pubblico, nel senso che la revoca è stata adottata non per realizzare un miglioramento della compagine di governo dell’ente locale (in connessione con il venir meno del “rapporto fiduciario” tra il sindaco e l’assessore), ma unicamente per conseguire l’“eliminazione politica” dell’assessore. Quest’ultimo, in effetti, come conseguenza dei due decreti di nomina e di revoca adottati dal sindaco, e senza che mai gli sia stato contestato, in concreto, alcun comportamento tale da giustificare il venir meno del rapporto fiduciario, è stato, di fatto, allontanato da qualsiasi funzione di amministratore dell’ente locale (posto che egli, in quanto nominato assessore, si era dovuto dimettere, ex lege, dalla carica di consigliere comunale).


[2010.240] AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA C.D. “PRIMA CASA”: UNA CIRCOLARE DI CHIARIMENTI.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/E del 7/6/2010 è intervenuto, in qualche modo organizzando una serie di quesiti sottopostele, a formulare alcuni chiarimenti sulle agevolazioni fiscali culla c.d. “prima casa”, incluso quello (l’ultimo) che considera la fattispecie della persona che intenda alienare l’immobile in vista di un proprio trasferimento all’estero..


[2010.241] ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. DAL 1/7 MUTANO I LIVELLI DI REDDITO.
L’INPS, con la circoalre n. 69 del 26/5/2010 informa come, dal 1/7/2010, siano rivalutati i livello di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (istituto che ha sostituito i soppressi “assegni famigliari”, soppressi 22 anni addietro). Con tali rivalutazione, a mero titolo esemplificativo, un nucleo familiare di 3 persone cessa dal diritto alla corresponsione dell’assegno di famiglia oltre i reddito annuo di 65.210,16 €, un nucleo di 4 persone a 74.445,81 €, uno composto da 5 persone a 83.494,38 € e così via.


[2010.242] E POI DICONO CHE IL FUMO FACCIA MALE … I TABACCAI RILASCERANNO I CERTIFICATI ANAGRAFICI (?).
Dopo il protocollo d’intesa stipulato il 10/6/2010 tra il Ministro per la P.A. e l’Innovazione e la ditta Lottomatica Group Spa che prevede, tra l’altro, che tale ditta metta a disposizione le proprie infrastrutture per alcune funzionalità, tra le quali anche la stampa dei certificati anagrafici nel rispetto di tutte le garanzie di privacy e sicurezza per il cittadino attraverso i Punti Lottomatica Italia Servizi (in buona sostanza, le tabaccherie) , sulla SEL – La Settimana degli Enti Locali ( http://www.lasettimanadeglientilocali.it/ ) è apparso un commento dal titolo: “ E se sostituissimo le province con i tabaccai? ” del quale si riportano alcuni stralci. “ … Mentre il Parlamento si impantana nuovamente sulla questione [della soppressione o menmo delle province. N.d.R.], contemporaneamente il Ministro Brunetta prosegue nell'allargamento del progetto “Reti amiche” e la settimana scorsa ha pomposamente annunciato che nei 30mila sportelli dei tabaccai sarà possibile per i cittadini ottenere i certificati anagrafici. Ottimo. Quanti più accessi ai servizi possono essere creati per i cittadini, tanto più si rendono servizi efficaci. Non si può nascondere, però, che il tema della stampa dei certificati anagrafici appare un po' stantio e non certamente ammantato della modernità di cui lo si vorrebbe circondare. I comuni da anni hanno attivato la possibilità per i propri cittadini di acquisire i certificati e altri servizi (iscrizione agli asili nido, pagamenti delle rette e delle contravvenzioni, ecc...) mediante i propri portali: da ultimo Agrigento e Verona. Ben vengano anche i tabaccai, ci mancherebbe. Solo che il tema dei certificati appare veramente vintage. Tutti sanno che, ormai, l'ultimo dei servizi richiesti allo sportello è proprio quello dei certificati. La generazione di chi ha da trent'anni circa in su indubbiamente vive ancora col ricordo delle interminabili fine agli sportelli demografici, in attesa e nella speranza trepida di ottenere il certificato di nascita, residenza o altro, utile per ottenere un beneficio economico, la pensione, la possibilità di partecipare a un concorso. Talmente era complicato e difficile ottenere i bramati certificati che erano nate le “agenzie” cui affidare il compito; nel Meridione in modo più pittoresco ci si rivolgeva allo “spicciafaccende”, persona “introdotta” nel mondo dei certificati, capace di far ot tenere senza file e in breve tempo quel documento per il quale si sarebbe dovuto faticare tantissimo, peraltro a prezzi remunerativi ma modici. Una delle poche riforme chiare e ancora a oggi funzionanti è stato il d.P.R. 445/2000, il testo unico sulla documentazione amministrativa, finalizzato a semplificare la vita dei cittadini e, sostanzialmente, a eliminare del tutto il “certificato”, al cui posto sono state allargate le dichiarazioni sostitutive che, appunto, sostituiscono i certificati stessi. Molto più utile è stato ed è ancora, dunque, la diretta eliminazione del “bisogno”, di quanto potrà risultare concretamente apprezzabile lo sportello del tabaccaio. Tuttavia, Reti amiche rappresenta bene la metafora del messaggio che, non si sa quanto consapevolmente e, soprattutto, coerentemente, il Governo sta trasmettendo: la pubblica amministrazione è male organizzata, i dipendenti sono troppi e troppo costosi, dunque affidiamo all'esterno le sue funzioni. La metafora del tabaccaio, allora, è perfetta. Così come centinaia di anni fa si pensò di affidare ai tabaccai la vendita di monopoli pubblici come sale e tabacchi appunto, oggi si vuol far passare l'idea che le attività della pubblica amministrazione sono ridondanti e comunque non necessitanti di nulla se non di uno sportello diffuso in rete. Il tabaccaio, ancora una volta, fa al caso. Quanti dipendenti pubblici, allora, si potrebbe essere portati a pensare, sono un fardello inutile, se molte delle loro attività possono essere svolte dal tabaccaio all'angolo della strada! ……” Su Il Corriere della Sera del 28/1/1968 (proprio 1968!) era pubblicato un articolo in cui si affermava che, da quel giorno in poi, sarebbe venuta meno l’esigenza di acquisire pressoché qualsiasi certificato … Probabilmente, già allora poteva porsi la domanda maggiormente fondata su quale fosse la media pro-capite delle richieste di certificati. Tuttavia, è riduttivo l’approccio alla questione del rapporto Cittadino/Amministrazioni che metta al centro questo aspetto, il quale è, tutto sommato, secondario.


[2010.243] ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI CRISI. TUTTI ASSIEME, APPASSIONATAMENTE …. CENTRALIZZAZIONE.
Nel 1994, con direttiva del P.C.M. era stato adottato un “Manuale nazionale per la gestione delle crisi - ed. marzo 1994 - PCM Direttiva nazionale (94)” al fine di assicura un coordinamento in situazioni di crisi, di vario ordine. E’ comprensibile come in situazioni di crisi (internazionale o nazionale), come nelle emergenze e simili, possano sussistere esigenza di organizzazione, coordinamento e quanto altro necessario, od anche solo utile, ad una corretta, tempestiva ed efficace soluzione delle problematiche che possano sorgere. Il d.P.C.M. 5/5/2010, che, significativamente, inizia citando la L. Cost. 18/10/2001, n. 3 e dispone per l’organizzazione nazionale per la gestione di crisi, abrogando la direttiva del 1994 contenuta nel sopra citato “Manuale”, introducendo il CoPS (Compitato politico strategico), supportato dal NISP (Nucleo interministeriale situazione e pianificazione), al quale sono, tra l’altro, trasferite le funzioni e le competenze, già attribuite al Nucleo politico militare. Nel complesso, vi è una concorrenza di vari organismi, dalla protezione civile alla difesa civile, dalle funzioni di una pluralità di ministeri a quelle dei “servizi”, il tutto unificato (accentrato ?) in organismi “eccezionali” e che, forse, potrebbero operare con “poteri eccezionali”, il ché, pur nella considerazione delle eccezionalità che possano aversi in situazioni di crisi, non sembrano essere sempre coerenti con l’esigenza, propria di ogni organizzazione statuale di una certa natura, di principi fondati su quelli che si chiamano anche “pesi e contrappesi”., cioè su una dialettica, certamente cooperante, ma altresì senza situazioni da “patto leonino”. Traspare una logica riassumibile nella formula”e qui comando io”, oppure – sia permessa una citazione old fashion – una logica che ripropone, pari pari (salva la colorita terminologia) la V^ tra le Citazioni dalle opere del Presidente MAO Tze-Tung (qui scritto nella traslitterazione utilizzata nel 1968-1969), Citazione tratta da “Sulla dittatura democratica popolare” (30 giugno 1949), Opere scelte, Vol. IV. Va ribadito come in situazione di crisi sia senz’altro necessario un coordinamento e quanto altro, ma allorquando si definisce come “situazione di crisi” ogni situazione suscettibile di poter coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali, che può avere origine dalla percezione di un potenziale pericolo o in coincidenza di eventi clamorosi o gravemente significativi”, forse qualche preoccupazione può essere sollevata, non solo perché le “percezioni” hanno per definizione delle componenti soggettive, così come il clamore o la significatività, ma anche perché si aprono “percorsi” la cui destinazione è, allo stato, nebulosa (o, almeno, si spera sia solo tale).


[2010.244] ELEZIONI “COMUNALI” ED ELETTORI AVENTI CITTADINANZA DI STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA: LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEVONO ESSERE APPROVATE DALLA CECIRC.
In un comune (di poco oltre 1.000 abitanti), in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale, erano stati ammessi al voto 27 elettori aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea (per inciso, tutti aventi la medesima cittadinanza, cioè di uno degli ultimi 2 Stati che hanno aderito all’Unione europea), Questi elementi, quantitativi, risultano in qualche modo importanti, per il “peso” che possano avere avuto 27 (ma, alla fine, solo 24 hanno votato) elettori in più sul corpo elettorale (ad esempio, in un comune di ben altra consistenza demografica, tale numero potrebbe essere stato perfino del tutto ininfluente). Il responsabile dell’ufficio elettorale comunale aveva provveduto alla loro iscrizione nella lista aggiunta e la CECirc aveva apposto timbro (e firme) attestanti l’aggiornamento delle liste elettorali aggiunte con queste iscrizioni, ma senza alcuna attività né di controllo e verifica, né di verbalizzazione da parte di quest’ultima. Il Consiglio di Stato, Sez. V^, con la sent. n. 3725 del 14/6/2010, ha ritenuto come la mera apposizione di un timbro non possa supplire la verbalizzazione, ma, semmai, questa, debba essere consequenziale all’attività di verifica e controllo della CECirc sulle operazioni verbalizzate dal responsabile dell’ufficio elettorale comunale. Il Consiglio di Stato, con tale sentenza, ha dovuto anche fare applicazione del c.d. “principio di resistenza” (e per questo, in precedenza, erano stati indicati dati “quantitativi”), che ha portato all’annullamento delle operazioni elettorali successive alla formazione delle liste aggiunte (annullando anche queste) e del verbale di proclamazione degli eletti.


[2010.245] ADOZIONE E PROCEDIMENTO DICHIARATIVO DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ: QUALE RAPPRESENTANZA, IN GIUDIZIO, PER IL MINORE ?
La Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., con la sent. n. 14063 dell’11/6/2010, affronta un tema del quale poco si parla, cioè della rappresentanza, in sede giudiziale, del minore nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il quale, così come profondamente novellato dalla L: 28/3/2001, n. 149, si caratterizza, vista la soppressione della previgente fase dell'opposizione, come unico ed immediatamente contenzioso. Il minore, nell'ambito di siffatto sistema, è rappresentato in giudizio da un rappresentante legale, il genitore o il tutore, non necessariamente un curatore speciale, il quale è quindi investito tanto dell'apertura del procedimento quanto della rappresentanza del minore, secondo le regole generali, nell'ambito del giudizio. La nomina di un curatore speciale si impone solo nell'ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi tra il rappresentante legale ed il minore stesso (conflitto che nel caso di genitore sussiste in re ipsa) nel qual caso posto che compete al rappresentante legale la nomina, sin dall'apertura del procedimento, di un difensore tecnico, tale onere ricadrà, ove necessario, sul curatore speciale all'uopo nominato. La nomina di un curatore speciale nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità è subordinata alla sussistenza di un acclarato conflitto di interessi tra il rappresentante legale ed il minore stesso. Posto che detto conflitto tra il minore ed il genitore è ravvisabile in re ipsa, vista la riconducibilità alle rispettive posizioni di opposti interessi, quello con il tutore non è affatto scontato ma deve essere denunciato e verificato caso per caso. In particolare risulta onere del Pubblico Ministero, ovvero di uno dei soggetti individuati dall'art. 10, 2, della L. 4/5/1983, n. 184, contestare immediatamente e specificamente la configurazione di detto conflitto al fine di consentire al Giudice, valutata la sussistenza di un contrasto tra il potere rappresentativo del tutore e gli interessi del minore, di provvedere, sin dal momento in cui detta incompatibilità si appalesi, alla rimozione del tutore in favore della nomina del curatore speciale. In armonia con siffatto sistema, quindi, la denuncia de quo, si ripete, a carattere strettamente immediato, non può essere avanzata nelle fasi ulteriori del giudizio allo scopo, più o meno palese, di far dichiarare nulli tutti gli atti processuali compiuti in costanza di una situazione, il conflitto, non tempestivamente denunciata da chi di dovere. Nell'ambito del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità sussiste, anche nei confronti del minore (oltre che a favore dei genitori e dei parenti entro il quarto grado portatori di rapporti significativi con il minore stesso), il dovere del Presidente del Tribunale di nominare un difensore d'ufficio laddove il tutore o il curatore speciale non vi provvedano tempestivamente. Tuttavia ai fini della declaratoria di nullità dell'intero processo o di quegli atti compiuti senza che il minore sia stato compiutamente assistito da un difensore tecnico non è sufficiente la semplice eccezione circa la sussistenza di siffatta condizione ma è, bensì, necessario che il Pubblico Ministero, o le altre parti che se ne intendano avvalere, alleghino e dimostrino il reale nocumento arrecato al minore dalla tardiva costituzione o dalla mancata partecipazione ad uno o più atti del proprio difensore.


[2010.246] POLIZIA MORTUARIA: UN PARERE DELLA DIREZ. REG.AFF. LEGISLATIVI DELLA REGIONE DEL VENETO … “INTERPRETATIVE”.
Dopo la L. R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, sono sorte alcune problematiche, non solo in relazione al suo art. 54, 1 (che, in sostanza, differisce l’applicabilità della L. R. alla pubblicazione di atti amministrativi), ma anche su altri aspetti. Ad esempio, si consideri come in un ASL (in Veneto, denominate quali Aziende ULSS) si sia giunti alla conclusione, dopo consultazioni varie di ordine legale, professionale tra dipartimenti,s ervixi e quanto altro, secondo cui la disposizione immediatamente applicabile sia quella sui termine temporali per l’accertamento di morte (art. 7, 2), ri-definiti nell’arco tra le 8 e le 36 ore dal decesso. Per altro, anche nell’ambito degli USC, magari sottovalutandosi la portata del sopra ricordato art. 54, 1, vi sono state esigenze di chiarire la portata della norma (art. 23, 2) per la quale “L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione.” (sic!), tanto da indurre il Comitato regionale ANUSCA ad interpellare i competenti uffici regionali in proposito, ottenendone un parere, n. 35/10 del 28/5/2010. Alla luce di questo parere, SEFIT ha diffuso la circolare n. 2426/AG del 18/6/2010, in cui, tra l’altro, sono formulati anche alcuni moduli utilizzabili nella fattispecie.


[2010.247] PERSONALE E SELEZIONE DEI DIRIGENTI: NON POSSONO ESSERVI DUE VIE PER L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA.
La Corte Costituzionale, con la sent. n. 213 del 17/6/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ti alcune disposizioni della Regione Trentino-Alto Adige (art. 24, commi 4 e 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale), come modificato dall’art. 8, comma 2, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l’anno 2009)) che prevedevano un duplice canale per l’acquisizione della qualifica dirigenziale, articolatesi nel concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, e nel concorso interno per titoli, riservato al personale iscritto nell’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali. In essa sarebbero offerte dunque precise indicazioni circa le condizioni alle quali è consentito derogare al principio del pubblico concorso. Secondo i giudici di palazzo della Consulta, la legge regionale sospettata di illegittimità “da un lato, ha sostituito al concorso interno per esami e titoli, un concorso interno per soli titoli, riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali; dall'altro, ha introdotto, in alternativa alla selezione interna dei dirigenti, anche il concorso aperto a personale esterno”. Insomma, la sentenza motiva una mancata determinazione dei criteri in base ai quali la giunta, sulla scorta del comma 6 della norma censurata, è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro e la mancata individuazione, in alternativa, di una percentuale di posti riservati al concorso pubblico, lasciano all'arbitrio dell'organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale, rendendo astrattamente possibile l'obliterazione del criterio del concorso pubblico. “Ciò determina un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, consentendo, in ultima analisi, che l'assunzione di personale a seguito di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate”. Infine, essa ha rimesso alla giunta regionale il compito di precisare le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative, sottolineando il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici, dato che “il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego” e che quindi non può essere sacrificata.


[2010.248] COMUNI E MODIFICHE TERRITORIALI: OCCORRE REFERENDUM POPOLARE E LEGGE (REGIONALE).
La regione Puglia, con propri L. R. 20/12/1973, n. 5 aveva previsto che una modifica territoriale “effetto di permuta e/o di cessione di terreni” fra comuni confinanti, che siano tra loro d’accordo e che anche abbiano regolato d’intesa tra loro “i rapporti patrimoniali ed economico finanziari”, potesse intervenire mediante decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale.
La Corte Costituzionale, con la sent. 214 del 17/6/2010 ne ha dichiarato (ma se ne sono accorti solo ora ?) l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 133 Cost,, norma che prevede come le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate, considerandosi anche come l’art. 133, 2 Cost., nell’attribuire alla regione il potere, con legge, di istituire “nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, prescrive di sentire “le popolazioni interessate”, per cui “comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l’obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981)” (cfr. da ultimo sentenza n. 237 del 2004). L’istituto referendario, infatti, garantisce “l’esigenza partecipativa delle popolazioni interessate” (sentenza. n. 279 del 1994) anche per la mera modificazione delle circoscrizioni comunali (sentenza. n. 433 del 1995) e pertanto il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle “popolazioni interessate” al procedimento referendario (sentenza. n. 94 del 2000). Posto che l’art. 133, 2 Cost. impone l’osservanza di tali forme ogni qual volta si verifichi l’effetto di una modifica delle circoscrizioni territoriali, non sono ammesse deroghe per ipotesi ritenute di minor rilievo.


[2010.249] ORDINAMENTO MILITARE: TRA 5 MESI (MA SONO SOLO 2.272 ARTICOLI). ADDIO AI RUOLI MATRICOLARI ? NO! (2) ORA, VI ANCHE IL TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI.
Dopo l’emanazione del Codice sull’ordinamento militare avvenuta con il D. Lgs. 15/3/2010, n. 66 (vedi Newsletter n. 10/2010 del 20/5/2010 [2010.187]), con il dPR 15/3/2010, n. 90 (stessa data) è emanato il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, composto da 1126 articoli e che entra in vigore il 3/7/2010. Il Regolamento (o, più esattamente, il testo unico delle disposizioni regolamentari) rientra nell’alveo dell’esercizio della delega legislativa (art. 14, 14 L. 28/11/2005, n. 246 (vedi Newsletter N. 18/2005 DEL 29/09/2005 [2005.537], nonché n. 23/2005 del 7/12/2005 [2005.676]), poi sostituito dall’art. 4, 1, lett. a) L. 18/6/2009, n. 69) con cui si poteva l’obiettivo di un’ampia abrogazione normativa, cioè delle norme antecedenti al 1/1/1970 delle quali non fosse intervenuta una esplicita dichiarazione di persistenza in vigore.


[2010.250] PRIVACY: A CERTE, CONDIZIONI (CLAUSOLE CONTRATTUALE CONFORMI ALLE NORME UE) POSSONO ANCHE TRASFERIRSI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA.
Non sempre si fa adeguata attenzione al fatto che le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali sono, in larga sostanza, di derivazione da norme dell’Unione europea, aspetto che viene considerato tanto che di ciò si occupano le disposizioni della sua Parte I, Titolo VII D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, dove 3 norme su 4 (inclusi i divieti dell’art. 45) riguardano proprio il trasferimento di dati personali verso Stati terzi. In proposito, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato la deliberazione del 27/5/2010, in conseguenza della decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE, Apparentemente, essa riguarda solo le attività di import-export, ma costituisce, e deve costituire, l’occasione per tenere presenti queste disposizioni, incluse le condizioni nelle quali è consentito il trasferimento di dati personali verso Stati terzi, aspetto che raramente è stato affrontato, specie nell’ambiente dei Servizi Demografici.


[2010.251] CIMITERI ED OGGETTI DA RECUPERARE.
I mass-media hanno diffuso la notizia sull’indagine genovese sul fatto delle indagini, che vedono protagonisti (in negativo) dipendenti comunali per presunte appropriazioni indebite di oggetti, spesso preziosi, in occasione di operazioni di esumazione/estumulazione, SEFIT ha emesso un comunicato-stampa e la circolare SEFIT n. 234/AG del 22/6/2010 con cui si richiamano gli associati a prestare la dovuta attenzione a questi possibili fenomeni, dovuti sia a possibili “cali” nella vigilanza (oltretutto non sempre facile), ma anche a fenomeni di “prossimità” tra gli operatori cimiteriali con soggetti la cui operatività non sempre risponde a criteri di correttezza, suggerendo alcune modalità operative. Nella circolare si prende atto che, come noto, non basta disporre di “strumenti normativi” (regolamento, Codice disciplinare), ma occorre attenzione a questi fenomeni che, seppure riconducibili a comportamenti di singoli, devono essere non solo oggetto di condanna, quanto di deciso contrasto. Neppure vanno sottovalutate le questioni sul c.d. stress lavoro-correlato, anche se queste – pur se presenti – non possono costituire alibi, ma, semmai, stimolare i comuni (o i soggetti gestori) a porre in essere misure organizzative adeguate. Nel passato, anche recente, vi sono stati comuni che hanno organizzato interventi in tema, specie in relazione al fenomeno del burn-out, proprio sul presupposto di situazioni di stress lavoro-correlato che lo svolgimento delle funzioni cimiteriali, e quindi il costante contatto con la morte ed i corpi,. può determinare.


[2010.252] L’ACCORDO DI SCHENGEN HA COMPIUTO 25 ANNI.
Il 14/6/2010 l’Accordo di Schengen ha celebrato il proprio 25° anno, essendo stato sottoscritto, appunto, il 15/6/1985, allora tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Oggi, la c.d. “Area Schengen” comprende 22 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché 3 Stati terzi (Islanda, Norvegia, Svizzera). L’Accordo di Schengen ha “ispirato” altr e azioni comuni, in particolare in funzione anti-crimine come Europol, Eurogendfor, nonché politiche giudiziarie di cooperazione, quali i sistemi di scambio di informazioni, attraverso le agenzie come Frontex, Europol e Eurojust, ed, in fine, poiché – di fatto – le frontiere dell’Area Schengen costituiscono le “frontiere esterne” va segnalato anche il Fondo per le Frontiere Esterne.


[2010.253] NORME, LORO RANGO E CIRCOLARI ….
S. FABIANO, nell’articolo “Il centralismo dei regolamenti”, pubblicato nel quotidiano on-line “La Gazzetta degli Enti Locali” del 22/6/2010, considerava, tra l’altro, come “... È ormai prassi consolidata per gli operatori degli enti locali, fare riferimento a pronunce ministeriali che, talvolta aggiungono arbitrariamente nuovo contenuto alle disposizioni normative e in qualche caso, si esprimono persino in contrasto con la legge. L’aspetto più grave è che ormai, diffusamente, si ritiene di dovere maggiore rispetto alla produzione ministeriale che alle norme di legge. …” Si tratta di una situazione che trova, e decisamente molto di frequente, concretezza anche nell’ambito dei SS. DD. Non vale molto richiamare l’ormai consolidata (e, si presume, nota) pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., n. 23081 del 2/11/2007 , oppure anche la più recente Cons. Stato, Sez. IV,n. 3877 del 21/6/ 2010, n. 3877, che considerava come “per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione”. La Corte suprema proseguiva, richiamando una precedente giurisprudenza, affermando che “le circolari non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie […], essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emesse.” Nell’articolo si considera come il problema non sia di natura giuridica, ma attiene alla “sindrome del centro” che colpisce le amministrazioni della capitale, probabilmente ancora ispirate dagli antichi principi del centralismo amministrativo. Nessuna regione, infatti, penserebbe di legiferare su questioni che attengono a un’altra regione, né emetterebbero circolari su materie di competenza degli enti locali, così come a nessun comune verrebbe in mente di emanare una circolare interpretativa di una norma per i propri dipendenti, figuriamoci per quelli di un altro ente. Per comprendere il paradosso della situazione basta rilevare che ciò che sembra possibile nei confronti di altre amministrazioni non è consentito all’interno dello stesso ministero. Nessun dirigente, infatti, all’interno della stessa amministrazione può emanare disposizioni che impegnino altre direzioni. Quante volte, psecie nei SS. DD., si leggono circolari (o, note ..) in cui si conclude invitando i destinatari a portare a conoscenza di altri le presenti disposizioni, come se vi fossero relazioni di ordine gerarchico (non solo funzionale, ma anche organico), pur se ormai da tempo sia stato abrogato l’art. 129 Cost. …. Al riguardo, è opportuno ricordare che, prima ancora delle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (L. Cost. 18/10/2001, n. 3), considerate norme di carattere generale, così generale da non doverle applicare (…), dal 1989 è in vigore la legge n. 439 che nel recepire la “Carta europea delle autonomie locali”, all’art. 4, 4, prevede: “Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.”. Per altro, in alcuni ambiti, stanno emergendo tendenze anche da parte delle regioni a impartire “disposizioni” ai comuni …


[2010.254] SPESE LEGALI, NON SEMPRE SPETTA LA RIFUSIONE.
Affermando un principio attinente al c.d. conflitto d’interesse, il T.AR. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. 1^, con la sent. n. 1852 del 16/6/2010 ha considerato come il pubblico funzionario non abbia diritto alla rifusione, da parte della P.A. di appartenenza, delle spese legali sostenute per la propria difesa, in sede penale, dall’accusa di fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, quando, in merito all’accertamento di quei fatti, sussista conflitto di interessi tra lui e l’amministrazione, a nulla rilevando che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione (nella specie, il conflitto è stato ravvisato nella circostanza che la P. A. si fosse costituita parte civile nel processo penale a carico del funzionario) (Cons. Stato, sez. V, 9.10.2006, n. 5986).


[2010.255] PROVINCE: MILANO NONCHÉ MONZA E DELLA BRIANZA. DEFINITI I COLLEGI UNINOMINALI PER L’ELEZIONE DEI RISPETTIVI CONSIGLI PROVINCIALI.
Con il dpr 14/6/2010 sono stati definiti i collegi uninominali per l’elezione dei consigli provinciali delle province di a) Milano e b) Monza e della Brianza. Anzi, ridefiniti, se si tenga conto di come (con la L. 9/12/2009, n. 183) alcuni comuni (Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso, Roncello) della provincia di Milano siano “transitati” nella provincia di Monza e della Brianza.


[2010.256] PASSAPORTI … BLU, NUOVE CARATTERISTICHE, MA, ALTRESÌ, NUOVE TIPOLOGIE.
Con il D. M. 3/6/2010 sono state ri-determinate le caratteristiche dei libretti per i passaporti diplomatici a lettura ottica elettronici e con altro D.M. nella stessa data del 3/6/2010 è stato istituito un nuovo tipo di passaporto di servizio, nelle tipologie di A) passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, B) passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico, C) passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico. Trattandosi di una istituzione ex novo, non si comprende molto il suo art. 3 per il quale i passaporti rilasciati anteriormente conservino la propria validità, salvo che il riferimento non riguardi passaporti (di servizio) comunque rilasciati anche se con caratteristiche differenti. Del tutto interessante, “tecnologicamente”, la previsione dell’inserimento di un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni, in cui sono destinate ad essere registrate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo, Considerando i termini di durata dei supporti informatici qualche dubbio sulla durata (decennale) del chip può anche venire.


[2010.257] ASSENTEISMO NEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZA DELLA P.A.: IL RUOLO (E LE MINACCE) AI MEDICI.
Nel quadro delle azioni di contrasto ai fenomeni di assenteismo da parte di dipendenti da P.A., il Ministro per la P.A. e l’Innov., ha emanato la circolare n. 5 del 28/4/2010 con la quale si forniscono alcune precisazioni, in particolare ponendo l’attenzione sulla figura, e suo ruolo, dei medici che rilascino le certificazioni di malattia in termini di giustificazione delle assenze, anche nelle ipotesi di certificati medici che attestino dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Non interessa rilevare come per talune patologie la constatazione diretta possa anche essere non sempre (strettamente) necessaria, aspetto cui, forse, soccorre l’oggettiva documentazione, ma si rileva come in tale circolare non vi sia alcun approfondimento sul fatto se il medico, in questa tipologia di attività, assolva alla funzione di pubblico ufficiale oppure di incaricato di pubblico servizio, questione che, sotto il profilo penale, ha ben differenti effetti. Non solo, ma le disposizioni del “novellato” art. 55.quinquies D. Lgs. 30/2001, n. 165, appaiono, fin dalla loro introduzione, essere state un po’ ridondanti, data la tutela (in sede penale) assicurata per le fattispecie di falsità in queste ipotesi, così come sembra sottovalutarsi che (salvo, forse, il caso del medico che non effettui la visita, quando necessaria, dichiarando di averla fatta) una qualche valutazione sulla “falsità” di una certificazione medica, avente ad oggetto la sussistenza di una data patologia, non può che essere rimessa se non all’esame di altro medico e, di norma, i soli medici che hanno qualificazione nel farlo sono i medici legali: viene da chiedersi se vi possa essere un … riscontro diagnostico sui dipendenti da P.A. ancora viventi …. Forse, come spesso accade, importante è il “messaggio”, per i “comportamenti fattuali” ci si può pensare successivamente.


[2010.258] E POI DICONO CHE IL FUMO FACCIA MALE … I TABACCAI RILASCERANNO I CERTIFICATI ANAGRAFICI (?). (2) RICONOSCIUTA … L’ELEVATA PROFESSIONALITÀ.
In precdenza ( [2010.242], era stato riportato un commento sulle ipotesi di soppressione delle province inclusa l’ipotesi, fantasiosa, di una valorizzazione del ruolo dei tabaccai. Bisogna sempre stare attenti a formulare proposte, dato che se anche abbiano la forma di “provocazioni” (vi è il rischio che le “metafore” siano prese sul serio da Giulio T. …), possono, di questi tempi, essere recepite: il D.L. 23/3/2010, n. 94 “Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi” (in pratica e molto terra-terra, un aumento dei prezzi), reca al suo art. 1, 4 il periodo: “… tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività …” cui segue. “ … ) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa …”. Riconosciuta l’elevata professionalità, con quanto ne consegue (… appositi corsi di formazione …) verrebbe da proporre che i SS. DD. venga assegnata la vendita di tabacchi, di modo che possa tenersi conto, anche per questi, dell’elevata professionalità ….


[2010.259] DAL 9/7/2010, IL MAE SI RI-ORGANIZZA.
Il d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 ha disposto la riorganizzazione del M.A.E. in attuazione dell’art. 74 D.-L. 25/6/2008, n. 112, convert. in L. 6/8/2008, n. 133.


[2010.260] ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: SPETTA ANCHE PER IL FIGLIO NATURALE PUR SE NON ISCRITTO NELLO STATO DI FAMIGLIA
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sent. 14783 del 18/6/2010, ha confermato come l’'assegno per il nucleo familiare, istituito e regolato dall’art. 2 D.-L. 13/3/1988, n. 69, convert. in L. 13/5/1988, n. 153, spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, oltre ai pensionati, ed è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare oltre che, ovviamente, all'entità del reddito percepito dall'avente diritto. In applicazione dell'art. 38 del dPR 26/4/1957, n. 818, che specifica la composizione del "nucleo familiare" (a questi fini: comma 6) , sono da considerare componenti dello stesso, tra gli altri, i figli naturali legalmente riconosciuti che, ai sensi dell'art. 250 CC, sono quelli riconosciuti nei modi indicati dall'art. 254 CC dal padre o dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona diversa all'epoca del concepimento. La condizione di figlio naturale riconosciuto, peraltro, per quanto qui rileva, non è assolutamente inficiata dall'assenza di inserimento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa sull'assegno familiare non richiede l'inserimento nell'ambito della famiglia legittima, ma si limita a richiedere, ai fini del relativo riconoscimento, la condizione di figlio naturale per cui anche il soggetto coniugato e mai separato ma convivente con altra persona ha diritto alla percezione dell'assegno familiare per i figli naturali, minori, legalmente riconosciuti se prova che, essendo posti a suo carico, provvede al loro mantenimento. In altre parole, il diritto all’assegno per il nucleo familiare non è certo provato dal certificato di stato di famiglia, anzi. Andrebbe posta la questione se si possa ancora parlare di un “certificato di stato di famiglia per assegni familiari” (oltretutto, soppressi e “sostituiti” dall’assegno per il nucleo familiare).


[2010.261] “PATOLOGIA” DEL MATRIMONIO: LA DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI SPETTA ANCHE IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE O SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
In materia di IRPEF, in applicazione dell'art. 12, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. e dell'art. 15 del dPR 29/9/1973, n. 597 (precedente ed istitutivo dell’IRPEF), anche in caso di separazione legale ed effettiva, ovvero di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge, genitore affidatario della prole minore, ha diritto, in mancanza di diverso accordo tra le parti, alla detrazione dei figli a carico nella misura del 100%, ovvero in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli. Il legislatore con le norme richiamate ha inteso, in particolare, differenziare le fattispecie inerenti la mancanza del coniuge: da un lato quella relativa alla sua non esistenza in vita o alla mancata assunzione legale di suddetta qualità, dall'altro quella attinente al (compromesso) rapporto coniugale tra genitori viventi, differenziazione che trova il suo fondamento nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico, staccandolo dalla restante prole, al posto del coniuge separato (la detrazione per il coniuge a carico si applica per il primo figlio nell'ambito della prima delle due fattispecie appena specificate) in costanza dell'obbligo di entrambe i coniugi di provvedere al mantenimento della prole e fermo il beneficio del raddoppio della detrazione per i figli a carico del genitore affidatario: lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. V civ., con la sent. n. 14707 del 18/6/2010.


[2010.262] LEGGE COMUNITARIA 2009. ANCHE SEGRETO STATISTICO.
Con la L. 4/6/2010, n. 10 , c.d. Legge comunitaria 2009, si attribuisce al Governo delega per l’attuazione di numerosi atti dell’Unione europea. In termini di mera curiosità, può citarsi l’art. 22 che fa operare l’ora estiva dalle ore 1.00, a partire dal 2010 (anche se la Legge Comunitaria è stata emanata dopo il suo inizio, almeno per tale anno), comprendente anche l’abrogazione del r. d. 10/8/1893, n. 490 “Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa centrale.” e della L. 24/12/1966, n. 1144 “Disciplina dell’era legale.”. Al contrario, di maggiore interesse l’art. 44 che apporta alcune modificazioni al D. Lgs. 24/1/2006, n. 36, con (espresso) richiamo al segreto statistico di cui al D. Lgs. 6/9/1989, n. 322. Per altro, questo ultimo D. Lgs. 24/1/2006, n. 36 non sembra essere particolarmente noto: si pensi al suo art. 6 per il quale “il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti, ove possibile in formato elettronico, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, nè l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta attività eccedenti la semplice manipolazione”. Infatti, talora (spesso …) può registrarsi che vi siano “pretese” di disponibilità su formati “utili” al richiedente o di estrapolazione di vario ordine, che presentano un costo, quanto meno quello per il personale che vi provveda, aggiuntivo e che non può essere a carico del soggetto pubblico titolare. Si tratta di norma (di rango primario e, soprattutto, attuativa di atti normativi dell’Unione europea) che non può, né deve essere sottovalutata, meno ancora ignorata, sotto diversi profili e di elevato rilievo (oltre che di concreta, quanto frequente, applicabilità).


[2010.263] ELEZIONI DEI COMITES: UNA STORIA FATTA DI RINVII. ECCONE ALTRO. (2) CONVERSIONE IN LEGGE.
Ormai, la questione delle elezioni per il rinnovo degli organismi rappresentativi degli italiano all’estero (CGIE e COMITES) è una storia infinita, caratterizzata da rinvii. Il D.- L. 28/4/2010, n. 63 (vedi Newsletter n. 9/21010 del 6/5/2010 [2010.176]) è stato convertito nella L. 23/6/2010, n. 98 . Con il medesimo atto normativo, è sospesa, fino al 31/12/2011 (ma cessa con la decisione inm proposito), l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. In sostanza un’(auto) limitazione della sovranità che, probabilmente, non sembra essere del tutto coerente con l’art. 11 Cost., pur considerandosi come vi siano Stati che non riconoscono neppure la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, proprio per affermare una propria sovranità, anche al di fuori dei propri territori.


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2. CITTADINANZA (pagine 328)
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